Con sentenza di accoglimento parziale, la Consulta ha ritenuto fondata la questione di illegittimità dell'art. 1, comma II della legge della Regione Puglia 19 Giugno 2018 n. 27 “Disposizioni per l’esecuzione degli obblighi di vaccinazione degli operatori sanitari”. La legge resta invece valida nella parte in cui la Giunta regionale individua i reparti dove consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti al Piano nazionale di prevenzione vaccinale vigente, al fine di prevenire la diffusione di patologie infettive in ambito nosocomiale.
Corte costituzionale - sent. 137/2019: legge n. 27/2018 Regione Puglia- competenza regionale in materia di vaccini
17 aprile 2019
La vicenda ha inizio con l’impugnazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della legge della Regione Puglia 19 Giugno 2018, n. 27. Si poneva all’ attenzione della Corte la questione di illegittimità dell'art. 1, commi I e II, e, per effetto della dedotta incostituzionalità, degli articoli 4 e 5 e ,quindi, dell’intero impianto normativo.
Le doglianze si fondavano sul presupposto che le disposizioni impugnate imponessero obblighi vaccinali ulteriori rispetto a quelli vigenti su scala nazionale, e demandassero quindi ad un organo amministrativo regionale, la Giunta, il compito di definire le modalità di attuazione del testo di legge tramite fonti di natura regolamentare. Secondo questa ricostruzione, la legge si poneva in violazione della ripartizione di potestà legislativa definita dall’art. 117, comma II lettera q) e comma III, in quanto «imporrebbe obblighi di vaccinazione non previsti dalla legislazione statale, eccedendo dalle competenze regionali e intervenendo in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di salute e profilassi internazionale, riservati alle competenze legislative dello Stato», e in violazione dell’art. 32, che stabilisce una riserva di legge per quanto riguarda l’individuazione dei trattamenti sanitari obbligatori. In tal modo si determinerebbe , inoltre, la lesione del principio di eguaglianza, fissato all’art. 3 della Carta costituzionale.
Al fine di sciogliere il nodo, la Consulta opera un lavoro di specificazione esegetica della lettera, della ratio e dell’oggetto della legge impugnata che la condurrà a ritenere infondate quasi tutte le questioni di illegittimità.
La disposizione di cui all’art. 1 comma I infatti risulta «non riferita alla generalità dei cittadini, bensì si indirizza specificamente agli operatori che svolgono la loro attività professionale nell’ambito delle strutture facenti capo al sistema sanitario nazionale, allo scopo di proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura» e stabilisce un onere in capo agli operatori, in linea con quanto indicato dalla comunità medico-scientifica, che raccomanda e sollecita l’attuazione di pratiche adeguate a prevenire la diffusione di epidemie ed un corretto comportamento del personale sanitario negli ambienti ospedalieri.
Per quanto riguarda l’attribuzione alla Giunta della facoltà di individuare i reparti in cui consentire l’accesso ai soli operatori che si siano attenuti al Piano nazionale di prevenzione vaccinale, a mezzo di fonti regolamentari, la Consulta chiarifica che la Regione Puglia «detta esclusivamente una disciplina sull’organizzazione dei servizi sanitari, senza discostarsi dai principi fondamentali della materia riservati alla legislazione statale, ai sensi dell’art. 117, comma III Cost., e senza imporre ciò che a livello nazionale è solo suggerito o raccomandato», operando perciò nell’area della legislazione concorrente come tracciata nella Costituzione. Proseguendo nel ragionamento, la Corte afferma che «l’intervento del legislatore regionale non ha per oggetto la regolazione degli obblighi regionali - che chiamerebbe in causa la competenza statale in tema di determinazione dei principi fondamentali nella tutela della salute (sentenza n. 5 del 2018) - ma l’accesso ai reparti degli istituti di cura al fine di prevenire le epidemie» e aggiunge che «le competenze regionali trovano in materia di vaccinazioni spazi non indifferenti di espressione, ad esempio con riguardo all’organizzazione dei servizi sanitari ed all’identificazione degli organi competenti». Risultano quindi prive di fondamento le questioni relative all’art. 1 comma I.
Consegue che la previsione di sanzioni pecuniarie amministrative per il mancato compimento delle prescrizioni di cui all’art. 1 comma I, come stabilite all'art. 5 della legge in oggetto, non eccede le competenze regionali, in virtù del principio del parallelismo tra il potere di determinazione della fattispecie da sanzionare ed il potere di individuare la sanzione, più volte ribadito nella giurisprudenza della stessa Corte, purchè la condotta sanzionata, nel caso in esame, coincida con l’accesso ai reparti da parte degli operatori che non si siano attenuti al Piano nazionale di prevenzione vaccinale.
A non superare il vaglio della Corte è invece l’art. 1, comma II, che stabilisce che, in particolari condizioni epidemiologiche o ambientali, le direzioni sanitarie ospedaliere o territoriali valutino l’opportunità di prescrivere vaccinazioni normalmente non raccomandate per la generalità degli operatori. Il tenore letterale della disposizione censurata lascia intendere inequivocabilmente che le direzioni sanitarie abbiano il potere di imporre obblighi vaccinali ulteriori, non previsti né come raccomandati né come obbligatori, a mezzo di «ordinanze contingibili e urgenti, che nell’ordinario schema ordinamentale appartengono alla competenza di altra autorità», in palese violazione dei limiti di competenza concorrente in materia di diritto alla salute stabiliti all’articolo 117 ,comma III Cost., nonchè del principio di eguaglianza, ex art. 3 Cost. Infine, la mancata previsione dell’individuazione a livello di fonte primaria dei presupposti, del contenuto e dei limiti dell’obbligo vaccinale contrasta con il principio di riserva di legge in materia di trattamenti sanitari, stabilito dall’articolo 32 della Costituzione.
Il testo della sentenza è disponibile nel Box Download.