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Corte costituzionale - sent. 151/2009: PMA
8 maggio 2009

Con la sentenza dell’8 maggio 2009, n. 151, la Corte costituzionale italiana è intervenuta sulla legge n. 40 del 2004 (“Norme in materia di procreazione medicalmente assistita”).

Numero
151
Anno
2009

In particolare la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 14, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e del terzo comma dello stesso articolo nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.

L’intervento demolitorio della Corte mantiene così il principio secondo cui non si debba creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario, ma esclude la previsione dell’obbligo di un unico e contemporaneo impianto e del numero massimo di embrioni da impiantare. In tal modo la Corte elimina sia l’irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la donna, di sottoporsi all’eventuale reiterazione di stimolazioni ovariche, con possibile lesione del suo diritto alla salute.

Nelle sue motivazioni la Corte ritiene, in particolare, che la previsione legislativa in oggetto non riconosca al medico «la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto».

La norma si pone quindi in contrasto con l’art. 3 Cost. – sia  sotto il profilo della ragionevolezza che di quello dell’uguaglianza – nonché, per il pregiudizio che ne deriva alla salute della donna, con l’art. 32, proprio in quanto impone la creazione di un numero di embrioni pari a tre «in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita».

Tali conclusioni comportano pertanto anche la già menzionata declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, debba essere effettuato senza pregiudizio per la salute della donna.

Deve inoltre ritenersi che la sentenza n. 151 del 2009, determinando la caducazione dell'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 14, introduca una deroga al principio generale di divieto di crioncoservazione, proprio perché, quale logica conseguenza di essa, si rende necessario ricorrere a tecniche di congelamento per gli embrioni non impiantati per scelta medica.

In allegato il file .pdf della sentenza (fonte: giurcost.org).

Elisabetta Pulice
Pubblicato il: Venerdì, 08 Maggio 2009 - Ultima modifica: Mercoledì, 21 Agosto 2019
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