Con la sentenza n. 153 del 2024 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni contenute nell’articolo 47 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2023, n. 20. Secondo la Corte, infatti, contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni censurate, non è possibile che i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale esercitino l’attività libero-professionale intramuraria presso strutture private accreditate con il medesimo Servizio sanitario.
Corte costituzionale – sent. 153/2024: attività libero-professionale intramuraria e Servizio sanitario regionale ligure
3 luglio 2024
Nel marzo 2024 il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’articolo 47 della legge della Regione Liguria n. 20 del 2023, per violazione con gli articoli 3 e 117 della Costituzione. La norma regionale in questione prevedeva, al comma 1, che, transitoriamente e fino al 2025, i dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario regionale che esercitano l’attività libero-professionale intramuraria potessero operare in strutture sanitarie private accreditate con lo stesso Servizio sanitario regionale. Il comma 2 del medesimo articolo 47 stabiliva, inoltre, per ridurre le liste di attesa, che le aziende sanitarie, gli istituti e gli enti del Sistema sanitario ligure potessero acquisire prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria dai propri dirigenti sanitari. Secondo la Presidenza del Consiglio dei ministri, tali previsioni avrebbero violato i principi fondamentali in tema di tutela della salute.
La Corte costituzionale dichiara fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al comma 1 dell’articolo 47. Secondo i giudici, infatti, le istituzioni private sanitarie convenzionate e/o accreditate ricoprono «una funzione integrativa e sussidiaria della stessa rete sanitaria pubblica […] che le differenzia da quelle non convenzionate (oggi, non accreditate) […] e che impone che il medico che già presta la sua attività in rapporto esclusivo con i SSN non possa, contemporaneamente, operare anche presso una struttura privata convenzionata […]» (punto 3.1.3). Se ciò si verificasse, a ben guardare, si incrinerebbe la funzione ausiliaria che tali strutture private sono chiamate a svolgere. Pertanto il divieto di svolgere attività libero-professionale intramuraria presso strutture private accreditate è da ritenere un principio fondamentale.
La Consulta procede poi con l’analisi della questione di costituzionalità sollevata in relazione al comma 2 dell’articolo 47, che viene accolta solo parzialmente. A giudizio della Corte la possibilità che aziende sanitarie, enti e istituti del Servizio sanitario regionale acquisiscano dai propri dirigenti sanitari prestazioni sanitarie in libera professione è conforme alla normativa statale in materia. Non è possibile, tuttavia, che tali prestazioni vengano svolte presso strutture private accreditate.
Considerando quanto emerso, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47, comma 1, della legge regionale ligure n. 20/2023. Il comma 2, invece, è dichiarato costituzionalmente illegittimo solo nella parte in cui prevede che le attività libero-professionali acquistate dal Servizio sanitario regionale possano effettuarsi presso strutture private accreditate.
La pronuncia è disponibile a questo link e nel box download.