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Corte costituzionale – sent. 181/2023: indennizzo per danno da vaccinazione anti-HPV raccomandata
6 giugno 2023

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità parziale dell’art. 1, co. 1, della legge 210/1992 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), nella parte in cui la disposizione non prevede il diritto all’indennizzo per i soggetti che abbiano subito menomazioni permanenti all’integrità psico-fisica, a seguito della somministrazione raccomandata del vaccino contro il papillomavirus (HPV).

Numero
181
Anno
2023

La parte ricorrente nel giudizio principale, G.R., presenta ricorso al Tribunale di Tivoli al fine di ottenere l’indennità ex art. 1, co. 1 (l. 210/2023), alla luce delle lesioni subite a seguito della somministrazione vaccinale anti-HPV. Giacché il presupposto per l’attribuzione dell’indennizzo è l’obbligatorietà del trattamento sanitario, la domanda di G.R. viene respinta, essendo il trattamento in oggetto raccomandato, ma non obbligatorio. La ricorrente propone quindi appello dinanzi alla Corte d’appello di Roma, che a sua volta solleva delle questioni di legittimità costituzionale, ritenendo che, a fronte dell’accertamento positivo nel merito del nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e la lesione sofferta dalla parte, la negazione del diritto all’indennizzo sia da considerarsi in contrasto con gli artt. 2, 3, e 32 della Costituzione.

Il Giudice delle leggi ricorda che il diritto all’indennizzo si fonda sul principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost., e che la ratio di tale diritto consiste nella «reciprocità dei vincoli che scaturiscono dal principio di solidarietà: la collettività è tenuta a essere “solidale” e a tutelare il diritto alla salute di chi sia stato, a sua volta, “solidale” con gli altri, per aver tenuto un comportamento che protegge la salute di tutti» (par. 5).

Richiamando la precedente giurisprudenza sul tema (sentenza n. 118/2020; sentenza n. 268/2017), la Corte afferma la necessità di riconoscere tale diritto anche in favore di coloro che subiscano menomazioni per essersi sottoposti a somministrazioni vaccinali non obbligatorie. Il dovere di solidarietà verso il singolo individuo, infatti, nasce qualora questo tenga un comportamento che ha oggettivamente come scopo la tutela della salute pubblica.

Su questo punto la Corte osserva che, per mezzo delle campagne vaccinali, l’Autorità pubblica «fa appello alla autodeterminazione dei singoli […], ingenerando “negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie”», con il risultato che l’obbligatorietà o meno del trattamento sanitario «finiscono per essere percepite quali azioni “egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo”» (par. 8). Il presupposto per l’accesso all’indennizzo, dunque, deve essere rinvenuto nella volontà dell’individuo di perseguire l’interesse collettivo, laddove l’obbligatorietà o meno del trattamento rimane un elemento soggetto alla discrezionalità del legislatore, anche con riguardo all’andamento della situazione sanitaria e al livello di gravità della malattia.

Nel caso di specie, la ricorrente ha sostenuto di aver subito delle lesioni permanenti derivate dalla somministrazione del vaccino anti-HPV, per il quale l’Autorità pubblica, prima a livello regionale e poi a livello nazionale, aveva attuato un’intensa campagna vaccinale allo scopo di raggiungere una copertura vaccinale del 95 per cento.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte reputa la disposizione censurata contraria al principio di solidarietà ex art. 2 Cost., al diritto alla salute individuale ex art. 32 Cost., e in contrasto con l’art. 3 Cost. Difatti, negare l’indennità a coloro che aderiscono spontaneamente alla campagna vaccinale, riconoscendola invece a chi si sottopone al trattamento vaccinale in quanto spinto dalla minaccia di una sanzione, determina una irragionevolezza della disciplina e una ingiustificata disparità di trattamento.

Pertanto, la Corte dichiara l’illegittimità parziale dell’art. 1, co. 1, della legge 210/1992 nella parte in cui non prevede il diritto all’indennità in favore di coloro che hanno riportato delle lesioni permanenti per essersi sottoposti alla vaccinazione contro l’HPV.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Martedì, 06 Giugno 2023 - Ultima modifica: Mercoledì, 04 Ottobre 2023
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