La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Campania 28 settembre 2017, n. 26, Organizzazione dei servizi a favore delle persone in età evolutiva con disturbi del neurosviluppo e patologie neuropsichiatriche e delle persone con disturbi dello spettro autistico.
Corte costituzionale - sent. 199/2018: legge regionale e piani di rientro della spesa sanitaria
9 ottobre 2018
La Corte ha infatti ritenuto fondate le quattro questioni di legittimità della legge sollevate dal Governo.
La legge regionale impugnata mirava a promuovere il miglioramento delle condizioni di vita delle persone affette dalle patologie di cui sopra promuovendo l’inserimento sociale, scolastico e lavorativo e l’assistenza sanitaria attraverso la costituzione di organi di coordinamento, strutture residenziali e semiresidenziali di integrazione e un programma di supporto a favore delle famiglie coinvolte.
La Regione Campania è sottoposta a piano di rientro dal disavanzo sanitario. In questo contesto, secondo il governo, la legge impugnata si pone in contrasto con l’art. 120 Cost., perché le norme impugnate interferirebbero con le funzioni del Commissario ad acta, e con l’art. 117 Cost., perché la legge sarebbe in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e, nello specifico, con il piano di rientro dal disavanzo sanitario.
Il Programma operativo 2016/2018, approvato con decreto del Commissario ad acta 1° marzo 2017, n. 14, prevede infatti interventi prioritari al completamento e all’attuazione della riorganizzazione della rete ospedaliera e del piano di riorganizzazione della rete territoriale, secondo le indicazioni inserite in appositi Tavoli tecnici di monitoraggio.
La figura del Commissario ad acta è prevista ai sensi dell’art. 4, comma 2 del decreto legge 1 ottobre 2014 n. 159 (Interventi urgenti in materia economico -finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale), nonché riconosciuta ai sensi dell’art. 120, comma 2 Costituzione. Il precetto costituzionale, secondo quanto già affermato rinomata sentenza 117/2018, “nel consentire l’esercizio del potere sostitutivo straordinario del Governo (posto il rispetto del principio di sussidiarietà e in stretta collaborazione con la Regione interessata), assicura contemporaneamente l’unità economica della Repubblica e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto fondamentale alla salute”.
La Corte costituzionale ribadisce inoltre che uno degli oggetti e delle finalità principali della legge regionale oggetto di giudizio, ossia l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e alle persone con disturbi dello spettro autistico è ricompresa nei livelli essenziali di assistenza (LEA) definiti dal DPCM 12 gennaio 2017 .
Pur dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’intera legge n. 26 del 2017 per violazione dell’art. 120, secondo comma, Cost., la Corte sottolinea anche l’attuale insufficienza del commissariamento della Regione Campania, che si protrae da oltre un decennio, rispetto al raggiungimento degli obiettivi sul risanamento finanziario, in un settore – quello della sanità – cruciale per il governo regionale.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link .