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Corte costituzionale - sent. 221/2019: coppie omosessuali femminili e l. 40/2004
18 giugno 2019

La Corte costituzionale ha rigettato la questione di costituzionalità in riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 2, 4, 5 e 12, commi 2, 9 e 10 della legge n. 40/2004 che vietano l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle coppie omosessuali femminili (da ottenersi con fecondazione eterologa).

Numero
221
Anno
2019

Il fatto da cui trae origine il giudizio di costituzionalità vede coinvolte due donne le quali, impossibilitate economicamente a recarsi all'estero per usufruire della PMA ove questa sia ammessa per le coppie dello stesso sesso, denunciano un trattamento lesivo del loro volere e discriminatorio rispetto alle coppie eterosessuali, a cui la Corte aveva riconosciuto la possibilità di accedere alla PMA anche mediante fecondazione eterologa (sentenza n. 164/2014 ).

I giudici rimettenti dubitano della costituzionalità delle norme censurate in base ai seguenti parametri: l’art. 2 Cost., perché violerebbero il diritto fondamentale alla genitorialità; l’art. 3 Cost., in quanto determinerebbero una disparità di trattamento dei cittadini in base all’orientamento sessuale e alle loro possibilità economiche; e gli artt. 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., poiché le disposizioni oggetto di censura impedirebbero alle componenti della coppia omosessuale femminile di superare la propria condizione patologica attraverso l'utilizzazione complementare delle potenzialità riproduttive residue di ciascuna di esse, violandone i diritti alla tutela della maternità e alla salute psicofisica.

In primis (p. 11), la Corte ricorda come i numerosi interventi “correttivi” operati sulla normativa in esame sono intervenuti senza mai incidere sui due valori, costituzionalmente legittimi, che stanno a fondamento della legge n. 40/2004 : 1) la finalità esclusivamente medica dell’accesso alla tecnica di PMA; 2) l’idea di famiglia “naturale”, composta da un padre ed una madre, come unica possibile beneficiaria di tale accesso.

In particolare, la Corte si riferisce alla sentenza n. 164/2014 , che ha ammesso il ricorso alla fecondazione eterologa per le coppie eterosessuali affette da sterilità o infertilità assolute, sulla scorta della finalità esclusivamente medica della legge n. 40/2004 .

Diversamente, l’ammissione alla PMA (con fecondazione eterologa) per le coppie omosessuali femminili richiederebbe invece una «diretta sconfessione, sul piano della tenuta costituzionale, di entrambe le idee guida [della legge]», fondandosi su un paradigma “volontaristico” non recepito dalla normativa in esame.

Le questioni si pongono quindi su due piani distinti, e ciò impedisce di ravvisare una discriminazione in base all'orientamento sessuale ai sensi dell’invocato articolo 3 Cost.: «l’infertilità fisiologica della coppia omosessuale (femminile) non è affatto omologabile all’infertilità (di tipo assoluto ed irreversibile) della coppia eterosessuale affetta da patologie riproduttive» (p. 12).

Alla luce poi del secondo principio di fondo, che considera la famiglia “naturale” come il luogo più idoneo per accogliere e crescere il nuovo nato, non si riscontrano contrasti con l’articolo 2 Cost., rientrando nella piena discrezionalità legislativa la scelta di garantire il diritto fondamentale alla genitorialità alle sole coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile (art. 5, l. n. 40/2004 ).

Per questi motivi, la Corte dichiara che le disposizioni censurate resistono al vaglio di costituzionalità, residuando comunque al legislatore il compito di adeguare la disciplina in modo più conforme alla rinnovata sensibilità sociale ed alle esigenze della collettività. 

Il testo della sentenza è disponibile al link e nel box download.

Enrico Matano
Pubblicato il: Martedì, 18 Giugno 2019 - Ultima modifica: Mercoledì, 18 Dicembre 2019
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