La Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso presentato dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli avente ad oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis del d.lgs. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto in contrasto con la riserva di legge di cui all’art. 32 della Costituzione.
Corte costituzionale – sent. 25/2023: riserva di legge relativa all’introduzione di trattamenti sanitari obbligatori
12 gennaio 2023
Il caso nasce dal ricorso presentato da un ufficiale dell’Aeronautica militare italiana, che si rifiuta di sottoporsi alla profilassi vaccinale, prescritta dall’art. 206-bis per il compimento di attività operative che si svolgono all’estero. Secondo il giudice a quo l’art. 206-bis, che istituisce in capo all’amministrazione sanitaria militare, non un mero onere, ma un effettivo obbligo di vaccinazione, è in contrasto con l’art. 32 della Costituzione, poiché vi sarebbe una violazione della riserva di legge prevista da tale norma. Il primo comma dell’articolo censurato, infatti, delega all’amministrazione sanitaria militare il potere di “dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività”, compito che invece, a detta del rimettente, dovrebbe essere unicamente del legislatore.
Nonostante l’art. 206-bis non richiami espressamente né l’obbligatorietà del vaccino, né le sanzioni derivanti dall’inadempimento dell’obbligo, la Corte costituzionale condivide la posizione del giudice rimettente, secondo la quale si è in presenza di un vero e proprio trattamento sanitario obbligatorio. In particolare, tale conclusione è giustificata alla luce del terzo comma del medesimo articolo, che contempla un regime di deroga per i casi in cui il militare non possa vaccinarsi. Questa previsione induce a ritenere che la profilassi vaccinale sia mandatoria, dato che l’unica eccezione prevista a tale obbligo è l’impossibilità giustificata da motivi medici, mentre, nella circostanza in cui il militare non voglia vaccinarsi, il trattamento giuridico applicabile deve essere diverso da quello previsto dal comma terzo.
Essendo accertata l’obbligatorietà del trattamento sanitario in oggetto, l’art. 206-bis rientra inevitabilmente nell’ambito applicativo dell’art. 32 Cost.
Nell’affrontare la questione concernente la riserva di legge, la Corte richiama la categoria dei trattamenti sanitari coercibili, i quali, vista l’esigenza di tutelare il principio di libertà personale, sono soggetti a una riserva di legge assoluta. Diversamente è invece regolata la categoria dei trattamenti sanitari obbligatori, per i quali è prescritta una riserva di legge relativa, seppure rinforzata per contenuto alla luce della necessità di tutela della persona umana di cui al comma secondo dell’art. 32. Da ciò consegue che la fonte normativa primaria può concedere un certo margine di discrezionalità all’amministrazione, pur non potendo disporre una delega in bianco, giacché l’art. 32 specifica che il legislatore può prevedere l’obbligatorietà di un determinato trattamento sanitario. Pertanto, secondo la Corte, «la “determinazione” del trattamento non è scelta delegabile a fonti sub-legislative, trattandosi della individuazione stessa della misura sanitaria che si intende imporre, e dunque di un contenuto normativo essenziale della disciplina» (par. 7.2).
Interrogandosi sul livello di determinazione richiesta dalla Costituzione, la Corte giudica essenziale l’indicazione dello specifico vaccino reso obbligatorio e della correlata patologia che si intende prevenire al fine di tutelare la collettività. Tali elementi risultano necessari anche per esigenze legate al sindacato di legittimità operato dalla Corte stessa, che è chiamata a verificare la ragionevolezza della decisione del legislatore anche alla luce della gravità della patologia da contrastare e della connessa situazione epidemiologica. L’individuazione di una generica tipologia di trattamento, che nel caso di specie risulta essere la profilazione vaccinale, in assenza dell’indicazione dello scopo per cui tale trattamento è richiesto, non è idonea a garantire una determinazione sufficiente e non è quindi compatibile con il dettato costituzionale.
Sebbene sia riconosciuta, per quanto concerne l’ambito militare, la necessità di una certa flessibilità in tema decisionale, la Corte considera imprescindibile l’individuazione, da parte del legislatore, di almeno un elenco aggiornato dei vaccini obbligatori e delle patologie che si intendono prevenire. Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara illegittimo l’art. 206-bis nella parte in cui delega all’amministrazione sanitaria militare la determinazione in concreto dei vaccini cui il personale militare deve sottoporsi. Stabilisce, inoltre, che l’obbligo vaccinale introdotto da tale disposizione non produca effetti fino all’adeguamento della norma alla luce di quanto stabilito nella sentenza in oggetto.
Tutte le altre questioni sollevate dal giudice a quo sono dichiarate assorbite.
Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.