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Corte costituzionale - sent. 256/2014: costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera
3 novembre 2014

La Corte costituzionale ha dichiarato l’inammissibilità della questione nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge n. 228/2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano, relativamente alla regolazione finanziaria dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera.

Numero
256
Anno
2014

La Provincia autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge di stabilità 2013, fra cui quelle che prevedono che a partire dal 2013 le Regioni e le Province autonome siano tenute a farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale.

I parametri invocati (enunciati in unico complesso, per tutte le disposizioni oggetto di censura) sono gli artt. 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché il principio di leale collaborazione e l’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione); viene inoltre invocata la violazione di alcune disposizioni dello Statuto speciale della Regione Trentitno Alto Adige e delle norme di attuazione dello stesso.

La Provincia ricorrente ritiene che le disposizioni impugnate comportino la sostanziale modifica di norme dello statuto speciale, di norme di attuazione statutaria, nonché di norme autorizzate dallo statuto in materia finanziaria, senza l’osservanza delle procedure prescritte dallo statuto.

La Corte rileva che già dal 2001 la Provincia si faceva carico del costo delle prestazioni sanitarie relative alla mobilità sanitaria internazionale (rese in favore dei propri assistiti all’estero, oppure rese dalle proprie strutture sanitarie a soggetti diversi dai propri assistiti) riportandone i costi e i ricavi nei propri bilanci. Inoltre, con una modifica alla legislazione provinciale avvenuta nel 2014, la Provincia confermava la decisione di avvalersi della propria particolare autonomia finanziaria, facendosi carico dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera.

La Corte dichiara quindi la questione inammissibile, poiché nelle motivazioni del ricorso la Provincia non ha indicato quale sia l’impatto delle disposizioni censurate sulla propria autonomia finanziaria, né quale possa essere l’effetto che le disposizioni censurate determinerebbero nel territorio provinciale. La carenza dell’impianto motivazionale del ricorso comporta l’inammissibilità delle questioni prospettate.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link (Consulta Online).

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 03 Novembre 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Giugno 2019
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