Nella sent. 26/2024 la Corte costituzionale rigetta la questione di legittimità sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri sull’art. 1 co. 1 della legge reg. Sardegna n. 5/2023 in tema di determinazione del massimale di assistiti dei medici di medicina generale, in quanto tale aspetto va considerato esercizio della competenza legislativa concorrente nella materia “tutela della salute”.
Corte costituzionale – sent. 26/2024: l’incremento del massimale di assistiti dei medici di medicina generale afferisce alla materia di competenza concorrente “tutela della salute”
27 febbraio 2024
Il ricorso
L’art. 1 co. 1 della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023 n. 5 stabilisce che: «È autorizzato, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza».
Tale disposizione regionale viene impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in quanto afferisce ad un aspetto, ovvero quello della determinazione del massimale di assistiti di ciascun medico di medicina generale, che esula dalla competenza del legislatore regionale. Questo tema, infatti, è disciplinato dall’Accordo collettivo nazionale (ACN) il quale, all’art. 38 co. 1 e 2 stabilisce a livello nazionale il massimale di 1.500 assistiti per ciascun medico e riserva all’AIR (Accordo integrativo regionale) la possibilità di innalzare tale massimale fino a 1.800 assistiti al ricorrere di determinate condizioni.
Pertanto, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata risulterebbe incostituzionale in quanto:
- eccede le competenze statutarie attribuite alla Regione autonoma;
- è lesiva dell’art. 117 co. 2 l) Cost., n quanto la determinazione del massimale di assistiti per ciascun medico di assistenza primaria, quale aspetto del relativo rapporto di lavoro riconducibile alla materia «ordinamento civile» è rimessa alla contrattazione collettiva dalle disposizioni statali;
- comporterebbe una violazione dell’art. 3 Cost. deputato a garantire, su tutto il territorio nazionale, l’uniformità delle regole che disciplinano i rapporti in questione.
La decisione
La Corte ritiene le questioni non fondate.
Innanzitutto, si richiama un principio fondamentale, espresso anche in precedenti pronunce, secondo cui: «per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tener conto della sua ratio, della finalità che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l’interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza» (sent. 124/2023).
In applicazione di detto criterio, la disposizione impugnata persegue la prioritaria finalità di contribuire, attraverso l’incremento del massimale, ad assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Sardegna, così sopperendo alle criticità che si vanno ponendo a livello locale, in attesa dell’intervento dell’AIR (punto 4 del Considerato in diritto). La soluzione di tipo organizzativo individuata dalla Regione, dunque, trova una sua radice nell’art. 32 Cost. e pertanto, per la sua finalità e i suoi intrinseci contenuti, va considerata esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell’assistenza primaria.
Non è pertanto fondata la censura relativa alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia “ordinamento civile”.
Per tali motivi, la Corte ritiene non fondati anche gli altri due motivi di ricorso (lesione delle competenze statutarie e lesione dell’art. 3 Cost.).
Il testo della decisione è disponibile a questo link e nel box download.