La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1, della legge n. 210/1992, nella parte in cui non prevede il diritto all’indennizzo anche nei confronti di coloro che si siano sottoposti a vaccinazione antinfluenzale raccomandata.
Corte costituzionale - sent. 268/2017: indennizzo per danno da vaccinazione antinfluenzale raccomandata
22 novembre 2017
La questione di legittimità costituzionale era stata proposta dalla Corte di Appello di Milano con riferimento ad un caso in cui un cittadino aveva chiesto l’indennizzo allo Stato a fronte della diagnosi della sindrome di Parsonage Turner, insorta a seguito di vaccinazione antinfluenzale raccomandata dal Ministero della Salute. Tale indennizzo, secondo l’art.1, comma 1 legge 25 febbraio 1992 n. 210, spetterebbe soltanto in seguito a lesioni causate da vaccinazioni obbligatorie per legge, e non semplicemente raccomandate.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto al ricorrente il diritto all’indennizzo, ritenendo di poter interpretare la norma impugnata in modo costituzionalmente conforme, sulla base di una serie di pronunce della Consulta (sentenza n. 107 del 2012, n. 423 del 2000 e n. 27 del 1998).
In seguito all’impugnazione da parte del Ministero della Salute della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello di Milano aveva ritenuto di non potersi limitare ad una interpretazione costituzionalmente conforme, sollevando quindi la questione di legittimità costituzionale.
Nella sua pronuncia, la Corte Costituzionale conferma dapprima la equiparabilità, a livello giuridico, tra le vaccinazioni obbligatorie per legge e quelle fortemente raccomandate. Si evidenzia, infatti, che, “ferma la differente impostazione delle due tecniche ora in discussione, quel che tuttavia rileva […] è l’obiettivo essenziale che entrambe perseguono nella profilassi delle malattie infettive: ossia il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale. In questa prospettiva […] non vi è differenza qualitativa tra obbligo e raccomandazione”.
Accertata tale equiparabilità, la Consulta sottolinea che la vaccinazione antinfluenzale rientri tra le campagne il cui scopo è la promozione della salute pubblica, come si evince dalla sua presenza nei Piani nazionali di prevenzione vaccinale, nelle raccomandazioni del Ministero della salute e nelle campagne informative istituzionali delle Regioni. In ragione della sua natura di misura volta alla tutela della collettività, i giudici sostengono che vi siano motivazioni sia di ordine giuridico che di ordine economico a favore della previsione di un indennizzo a carico dello Stato per lesioni sorte in seguito alla vaccinazione antinfluenzale. Quanto alle motivazioni di ordine giuridico, “la traslazione sulla collettività delle conseguenze negative eventualmente derivanti dalla vaccinazione antinfluenzale consegue all’applicazione dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.), di tutela della salute anche collettiva (art. 32 Cost.) e di ragionevolezza (art. 3 Cost.)”. Quanto a quelle di ordine economico, si osserva che “la più ampia sottoposizione a vaccinazione quale profilassi preventiva può notevolmente alleviare il carico non solo economico che le epidemie influenzali solitamente determinano sul sistema sanitario nazionale e sulle attività lavorative.”
Appurato che la previsione di un indennizzo sia conforme ai principi costituzionali, la Corte rifiuta di riconoscerlo solo a quelle categorie di soggetti per i quali la vaccinazione antinfluenzale è non solo raccomandata, ma anche fornita gratuitamente. I giudici ricordano infatti che “il fatto che la raccomandazione sia accompagnata, per alcune categorie di soggetti, dalla gratuità della somministrazione, non potrebbe fondare alcuna limitazione del novero dei destinatari dell’indennizzo. La specifica posizione di tali categorie di soggetti non elide affatto il rilievo collettivo che la tutela della salute assume anche nei confronti della popolazione in generale.”
Per questi motivi, la Corte emette una sentenza di accoglimento e dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui non prevede il diritto ad un indennizzo, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla medesima legge, a favore di chiunque abbia riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, a causa della vaccinazione antinfluenzale.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download e a questo link .