Il caso riguarda l’interruzione volontaria di gravidanza in Italia, prima dell’emanazione della legge n. 194/78.
La questione di costituzionalità si riferiva in particolare all’art. 546 del codice penale nella parte in cui puniva chi cagionasse l’aborto di una donna consenziente anche qualora fosse stata accertata la pericolosità della gravidanza per il benessere fisico o per l’equilibrio psichico della gestante, senza che ricorressero gli estremi dello stato di necessità.