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Corte costituzionale – sent. 3/2025: diritto di sottoscrivere con firma digitale qualificata una lista di candidati alle elezioni
23 gennaio 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, L. 108/1968 e 2, comma 6, D. Lgs. 82/2005, nella parte in cui non prevedono la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata per l’elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa.

Numero
3
Anno
2025

Nel 2024, il Tribunale civile di Civitavecchia ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, comma 3, L. 108/1968 e 2, comma 6, CAD, in riferimento agli artt. 2, 3, 48 e 49 Cost.. Due anni prima, C. G., cittadino italiano affetto da una malattia che gli impedisce di apporre la firma autografa, era venuto a conoscenza dell’impossibilità di impiego di firma digitale qualificata, di cui dispone ed usa in autonomia, nella sottoscrizione della lista di candidati alle elezioni del Consiglio regionale della Regione Lazio e aveva adito il Tribunale di Civitavecchia perché gli riconoscesse tale possibilità.

Nella propria decisione, la Corte costituzionale afferma che la preclusione di firma elettronica qualificata per la sola sottoscrizione di liste di candidati di cui all’art. 2, comma 6, CAD, incide sui diritti politici degli interessati ex artt. 48 e 49 Cost., tra i quali rientra senz’altro quello di sottoscrivere una lista di candidati che possa essere sottoposta al voto degli elettori, attività che attiene direttamente al diritto di elettorato.

Secondo la Corte, la procedura ex art. 28, comma 4, d.P.R. 570/1960 – risalente, peraltro, a quando non esisteva la modalità di firma digitale – non sarebbe più in grado di tutelare adeguatamente le situazioni in cui il cittadino non è capace di apporre autonomamente la propria firma alle liste di candidati alle elezioni, né sarebbe sufficiente a consentire la tutela dei diritti elettorali della persona. Questa dinamica normativa, infatti, contrasta con l’art. 2 Cost., in quanto finisce per trasformare in persona inabile e bisognosa di assistenza una persona che, se non vi fosse tale previsione o divieto, sarebbe in grado di provvedere a compiere una determinata attività con i propri mezzi.

Il divieto violerebbe per questo anche l’art. 3 Cost.: l’art. 28, comma 4, d.P.R. 570/1960, infatti, comporta un aggravio procedimentale discriminatorio nei confronti di una determinata categoria di persone e risulta incompatibile con il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli che «limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica [...] del Paese». Anziché rimuovere l’ostacolo, l’ordinamento finisce per apporre un aggravio irragionevole e sproporzionato al rispetto dell’esigenza di verificare l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista dei candidati, risultato che sarebbe parimenti conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di usare la modalità elettronica in questione.

La Corte costituzionale procede ad analizzare i casi in cui è consentito dalla legge l’uso di firma elettronica qualificata alle elezioni e arriva ad affermare come tale modalità non debba essere limitata solamente agli elettori affetti da gravissime infermità (da intendersi quelle tali da risultare nell’impossibilità di allontanarsi dalla loro abitazione o che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dalla loro abitazione), ma debba essere concessa anche in tutti i casi in cui sussista l’impossibilità certificata, per grave impedimento fisico, di apporre firma autografa.

Riguardo l’esigenza di assicurare pari condizioni tra i soggetti che aspirano alla competizione elettorale e di evitare abusi e contraffazioni nella raccolta delle sottoscrizioni necessarie all’ammissione delle liste, la Corte rileva come, a tal proposito, l’ordinamento tuteli queste esigenze prevedendo che le firme necessarie a supporto delle liste stesse debbano essere raccolte in un arco di tempo predeterminato e che ne siano certe la provenienza e la genuinità, a tal fine conferendo la responsabilità ad un soggetto terzo di attestare formalmente di avere proceduto a identificare l’elettore e che la firma è avvenuta in sua presenza.

La Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 9, comma 3, L. 108/1968 e 2, comma 6, CAD, «nella parte in cui non prevedono per l’elettore, che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi».

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Sofia Bordignon
Pubblicato il: Giovedì, 23 Gennaio 2025 - Ultima modifica: Domenica, 27 Aprile 2025
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