Con la sentenza n. 49/2024 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): assoggettare a imposta sul consumo le sole bevande analcoliche addizionate con edulcoranti, e non anche altri prodotti alimentari contenenti i medesimi dolcificanti, non costituisce una violazione del principio di eguaglianza tributaria desumibile dagli articoli 3 e 53 della Costituzione.
Corte costituzionale – sent. 49/2024: legittimità della “sugar tax” sulle bevande analcoliche contenenti edulcoranti
26 marzo 2024
In due distinti giudizi, Assobibe (Associazione Italiana tra gli Industriali delle Bevande Analcoliche) e Siberg S.r.l. (società che si occupa della produzione e del commercio delle bibite a marchio “The Coca Cola Company” in Sicilia) hanno adito il TAR Lazio per ottenere l’annullamento del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2021 (Imposta di consumo sulle bevande edulcorate) e di ogni atto ad esso presupposto, connesso o consequenziale.
Ciò considerato, il TAR Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi da 661 a 676 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. A ben vedere, secondo il TAR, tali disposizioni, introducendo l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, si porrebbero in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria di cui agli articoli 3 e 53 Cost. Infatti, colpendo fiscalmente solo le bibite analcoliche con edulcoranti, ma non anche altri prodotti alimentari addizionati con le medesime sostanze dolcificanti, si sarebbe introdotta una distinzione nel trattamento impositivo che non trova riscontro in alcun criterio giustificativo.
È intervenuta in giudizio l’Avvocatura dello Stato ed ha sottolineato come prevedere un’imposta relativa solamente alle bevande sia pienamente conforme alle indicazioni fornite in due rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, uno del 2015 e uno del 2022. Nei due documenti dell’OMS si è dimostrato rispettivamente che le bibite dolcificate rientrano tra le principali cause di obesità e diabete e che, secondo i dati raccolti nei Paesi in cui la “sugar tax” è applicata da tempo, tale imposta ha effetti positivi nel contenimento di malattie quali obesità, diabete, ipertensione.
Considerando, quindi, che l’obiettivo extrafiscale del tributo in parola è tutelare la salute dei cittadini, con la sugar tax il legislatore avrebbe applicato opportunamente il principio di precauzione di derivazione comunitaria, cui è possibile ricorrere quando sussistano evidenze scientifiche della nocività di un prodotto e si presentino possibili rischi per l’ambiente o per la salute. L’Avvocatura sottolinea inoltre che il legislatore, avendo selezionato con precisione i beni da sottoporre a imposta sul consumo, non ha introdotto né limitazioni all’esercizio dell’attività delle aziende del settore né restrizioni all’accesso al mercato. Ciò è conforme all’articolo 41 Cost. e alla giurisprudenza costituzionale relativa all’equilibrato bilanciamento dei valori costituzionali in gioco. A ben vedere, infatti, tassare tutti i prodotti aventi zuccheri aggiunti sarebbe irragionevole e sproporzionato alla luce della finalità perseguita e dei risultati scientifici disponibili.
La Corte costituzionale, chiamata ad esprimersi a riguardo, dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio. Nell’argomentazione la Consulta sottolinea in particolar modo come il legislatore abbia agito in conformità con le indicazioni provenienti dai sopracitati rapporti dell’OMS, relative agli effetti negativi che il consumo di bevande zuccherate può avere sulla salute degli individui.
Nello specifico, la Consulta riconosce che la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio del 2020 si riferisce espressamente alla volontà del legislatore di seguire l’invito dell’OMS a prevedere una specifica tassazione delle bevande analcoliche edulcorate con lo scopo di ridurne il consumo e, di conseguenza, di contribuire alla limitazione del tasso di sovrappeso e obesità. In conclusione, secondo la Corte, «risulta palese che la giustificazione dell’introduzione della imposta sulle bevande analcoliche edulcorate discende dalla attitudine delle stesse, per la loro particolare composizione, a provocare diabete, obesità e altre patologie non trasmissibili: attitudine puntualmente attestata da studi scientifici riversati in raccomandazioni di organismi internazionali specificamente volti a suggerire l’imposizione fiscale sulle medesime bevande […]» (punto 3.3). Sono le risultanze scientifiche, pertanto, a fungere da pilastro del presupposto dell’imposta, della base imponibile e dei soggetti passivi dell’imposta stessa.
Alla luce di quanto emerso, dunque, la “sugar tax” introdotta dall’articolo 1, commi da 661 a 676, della legge n. 160/2019, non contrasta con gli articoli 3 e 53 della Costituzione. La relativa questione di legittimità costituzionale è quindi dichiarata infondata.
Il testo della sentenza è disponibile a questo link e nel box download.