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Corte costituzionale - sent. 88/2003: diritto alla salute e competenza Stato-Regioni
13 marzo 2003

Nel conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sollevato dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Emilia – Romagna, in relazione agli artt. 1 e 2 del decreto del Ministro della salute emesso, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 14 giugno 2002, recante “Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende unità sanitarie locali – Sert.T”, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spetta allo Stato determinare ulteriori limiti organizzativi e funzionali in materia di Sert-T e ha quindi annullato il decreto impugnato.

Numero
88
Anno
2003

Tale atto non è stato adottato dall'organo previsto (Presidente del Consiglio dei ministri) e previa consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome; limitando con ciò l'autonomia organizzativa di Regioni e Province autonome in materia sanitaria.

Di seguito, riportiamo parte della motivazione della Corte (.pdf completo nel box download - fonte: www.cortecostituzionale.it):

«Anche a voler prescindere dal problema relativo alla ulteriore utilizzabilità dell'art. 118 del d.P.R. n. 309 del 1990 alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione ed in particolare del terzo e del sesto comma dell'art. 117 Cost., risulta evidente che la violazione dello specifico procedimento di consultazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e quindi del principio di leale collaborazione, rendono illegittima la compressione dei poteri delle Regioni e delle Province autonome (fra le molte, si vedano le sentenze n. 39 del 1984, n. 206 del 1985, n. 116 del 1994)».

«Dopo l'entrata in vigore del nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, a questa disposizione si è riferito l'emendamento apportato all'art. 6 del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, dalla legge di conversione 16 novembre 2001, n. 405, per potersi giungere alla definizione dei livelli essenziali di assistenza nel settore sanitario; in questa occasione, peraltro, si è anche disciplinato il procedimento di adozione dei livelli essenziali di assistenza attraverso l'attribuzione ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del compito di definirli, e la previsione del coinvolgimento delle Regioni e Province autonome attraverso la previa intesa con il Governo, da conseguire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».

«Al di là di ogni valutazione di merito sul procedimento configurato e sulla stessa adeguatezza dei livelli essenziali in tal modo individuati, resta indubbio che in tutto il settore sanitario esiste attualmente una precisa procedura, individuata con fonte legislativa, per la determinazione di quanto previsto nell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e che questa determinazione è intervenuta appunto con il d.P.C.m 29 novembre 2001».

Lucia Busatta
Parole chiave
federalismo sanitario, autonomia regionale
Pubblicato il: Giovedì, 13 Marzo 2003 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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