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Corte costituzionale - sent. 99/2019: infermità psichica sopravvenuta e pene alternative alla detenzione
20 febbraio 2019

La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Numero
99
Anno
2019

Dopo che a un detenuto, mentre scontava in carcere gli ultimi 6 anni della pena a cui era condannato, era stata accertata un’infermità psichica, questi si era rivolto al giudice per poter godere di una pena alternativa alla detenzione. Tale garanzia, alle condizioni in cui si trovava il ricorrente, non era però accessibile.

Ai sensi dell’art. 148 del codice penale, infatti, in caso di accertata infermità psichica sopravvenuta (ossia accertata o insorta durante la detenzione e non nel corso del giudizio penale culminato con la sentenza di condanna), il giudice può sospendere o differire l’esecuzione della pena restrittiva della libertà disponendo il ricovero in un manicomio giudiziario, in una casa di cura e custodia o in un manicomio civile.

La Corte costituzionale, investita della questione, ha ammesso che l’art. 148 cp, pur non ancora abrogato, è diventato inapplicabile con le varie riforme legislative che hanno soppresso gli istituti citati: gli ospedali psichiatrici civili sono stati aboliti con la legge “Basaglia” del 13 maggio 1978, n. 180; gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono stati chiusi, dopo un lungo percorso legislativo, dal 31 marzo del 2015.

La Corte costituzionale ha sottolineato anche l’inadeguatezza al caso di specie delle sostitutive Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), non destinate ad accogliere detenuti in cui la malattia psichica si manifesti successivamente alla sentenza di condanna (secondo quanto statuito all’art. 3-ter, comma 2, del d.l. n. 211 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 9 del 2012).

Il detenuto ricorrente, inoltre, non poteva avere accesso alla detenzione domiciliare “ordinaria” di cui all’art. 47-ter, comma 1, lettera c, ordin. penit., prevista per tutti i detenuti gravemente malati con una pena residua inferiore a quattro anni.

Nemmeno il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena, di cui agli artt. 146 e 147 cod, pen. torna utile nel caso di specie, dato che questi rimedi sono esperibili sono nelle ipotesi di “grave infermità fisica”.

Infine, lo stesso art. 47 – ter, comma 1-ter, nel prevedere una detenzione domiciliare cosiddetta “in deroga” (ossia anche al di fuori dei limiti quantitativi di pena di cui al comma 1 dello stesso), richiama esclusivamente i presupposti di infermità fisica di cui agli artt. 146 e 147 cod. pen., e non anche quello dell’infermità psichica sopravvenuta dell’art. 148 cod. pen.

La Corte costituzionale segnala quindi l’insufficienza del tessuto normativo attuale nel garantire adeguata tutela ai detenuti a cui sia stata accertata un’infermità psichica sopravvenuta con un residuo di pena superiore a 4 anni, che non hanno accesso né alle Rems né ad altra misura alternativa al carcere.

Tale insufficienza normativa contrasta fortemente con gli artt. 2, 3, 27 terzo comma, 32 e 117, primo comma, Cost. (in riferimento all’art. 3 Cedu).

La Corte costituzionale rimarca peraltro che l’esigenza di prevedere un’accorta disciplina ai casi di infermità psichica grave sopravvenuta alla condanna era già stata richiamata da una precedente pronuncia (sent. n. 111 del 1996), appuntando figuratamente il legislatore italiano per non aver dato allora ascolto. 

Considerando la detenzione domiciliare “in deroga” o “umanitaria” lo strumento più adatto ad incontrare la salvaguardia del diritto alla salute del detenuto e le esigenze di difesa della collettività dalla potenziale pericolosità sociale di chi è affetto da particolari patologie psichiatriche, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 47- ter, comma 1-ter, ordin. penit., nella parte in cui non prevede che la detenzione domiciliare “umanitaria” sia disposta anche nelle ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta.

Il testo della sentenza è reperibile nel box download.

Alberto Pagliari
Pubblicato il: Mercoledì, 20 Febbraio 2019 - Ultima modifica: Sabato, 29 Giugno 2019
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