La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.10/2011 (Interventi per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore) per violazione dell'art. 81 Cost.
Corte costituzionale - sent. n. 115/2012: accesso a cure palliative e terapia del dolore
7 maggio 2012
Riportiamo qui di seguito la sintesi della sentenza (.pdf completo nel box download).
Il giudizio di legittimità costituzionale ha per oggetto gli articoli 4, 5, 10 e 15 della legge regionale n. 10/2010, i quali prevedono campagne regionali di informazione, il coordinamento regionale per le cure palliative e la terapia del dolore e i programmi di sviluppo delle cure palliative, che possono determinare eventuali oneri a carico del bilancio regionale.
Secondo l'Avvocatura dello Stato, la normativa regionale impugnata viola gli artt. 4, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, l'art. 117, co. 3, Cost., per il mancato rispetto della legge statale sull'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (l. n. 38/2010), parametro interposto nel giudizio di legittimità della legge regionale, e l'art. 81 Cost., perché l'art. 15 della legge impugnata non prevede i mezzi di copertura finanziaria.
Le questioni relative agli artt. 4, 5 e 10 della legge del Friuli Venezia Giulia, in riferimento alla violazione delle norme statutarie, sono dichiarati inammissibili, mentre le censure riguardanti i medesimi articoli, in riferimento all'art. 117, co. 3, Cost., sono dichiarate infondate. Secondo la Corte, la l. n. 38/2010 è «finalizzata a tutelare il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative ed alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza» e «non pone un principio generale volto a contenere le spese nel settore delle cure in questione, ma fissa solo un limite in relazione al costo delle specifiche attività contemplate [dall'art. 5, co. 5 della legge stessa]». La norma statale, quale parametro interposto, non si riferisce al bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia, ma regola solamente la copertura delle spese afferenti alla rete nazionali con una quota del Fondo sanitario nazionale.
La censura dell'art. 15 in relazione all'art. 81 Cost. è dichiarata fondata: «La sua formulazione non lascia dubbi sul fatto che la legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 10 del 2011, in quanto nuova e latrice di oneri, debba individuare, sia pure in via presuntiva, i mezzi finanziari necessari per la sua attuazione.
Il rispetto di questo precetto costituzionale comporta infatti l’onere di provare la copertura delle spese conseguenti all’adozione di una legge, ogniqualvolta in essa siano previsti – ancorché sotto forma di riorganizzazione delle strutture esistenti – nuovi servizi e nuove dotazioni di risorse umane e tecniche».