La Corte costituzionale, dopo aver dichiarato l'inammissibilità e la non fondatezza di alcune delle questioni prospettate dalle Regioni ricorrenti (Veneto e Friuli Venezia Giulia), accoglie parzialmente uno dei motivi del ricorso, basato sulla violazione dell'art. 117, co. 6, Cost.
Oggetto del giudizio sono le disposizioni con cui l'art. 17, c. 1°, lett. d) e 6°, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella l. n. 111/2011, con cui venivano reintrodotti i ticket di 10 € per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di 25 € per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, che – a parere delle ricorrenti – violano gli artt. 117, 119, 3, 32, 97 e 118 Cost., nonché l'art. 48 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.