La Corte costituzionale ha dichiarato che l'esclusione della rivalutazione annua sulla base dell'indice d'inflazione dell'indennità integrativa speciale prevista a favore dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti viola l'articolo 3 della Costituzione.
Corte costituzionale - sent. n. 293/2011: indennità per trasfusioni con sangue infetto
7 novembre 2011
Con ordinanze del Tribunale di Reggio Emilia, del Tribunale di Parma, del Tribunale di Alessandria, del Tribunale di Tempio Pausania e del Tribunale di Alessandria è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78/2011, che ha sospeso l'adeguamento all'indice di inflazione dell'indennità integrativa speciale spettante alle persone che hanno contratto una patologia in seguito ad una trasfusione con sangue o emoderivati infetti.
Secondo i giudici a quibus, la norma impugnata violerebbe gli articoli 3 (sotto il profilo della ragionevolezza e dell'eguaglianza), 24, 25 comma primo, 32, 38, 102, 104, 111, 117, primo comma, della Costituzione.
La Corte osserva che la legge n. 210/1992, modificata dalla legge n. 238/1997 prevede il diritto ad un indennizzo e ad un'indennità integrativa speciale per chiunque abbia riportato lesioni o infermità a causa di vaccinazioni obbligatorie oppure per chiunque abbia riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. La legge stessa prevede la rivalutazione annua sulla base dell'indice di inflazione per l'indennizzo, ma non dice nulla per l'indennità integrativa speciale. Sulla possibilità di rivalutare anche quest'ultima somma, la giurisprudenza di merito si era espressa in modo contrastante, finendo per seguire prevalentemente l'orientamento per cui anch'essa deve essere rivalutata.
Con il d.l. n. 78/2010 veniva specificato che la rivalutazione annua spetta solamente per l'indennizzo, ma non per l'indennità integrativa speciale.
Secondo la Corte, «tale disciplina non è conforme al parametro dettato dall’art. 3, primo comma, Cost., in quanto risulta in violazione del principio di uguaglianza».
Poiché con la finanziaria 2008, il legislatore aveva disposto che l'indennizzo previsto per i soggetti danneggiati da complicanze irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie spetta anche ai soggetti affetti da sindrome di talidomide e poiché per tale indennizzo è prevista la rivalutazione annua, la Corte afferma che la disparità di trattamento tra situazioni fra loro assimilabili viola il principio d'eguaglianza:
«Orbene, come già chiarito da questa Corte, non è ravvisabile irrazionale disparità di trattamento dei soggetti danneggiati in modo irreversibile da emotrasfusioni rispetto a quanti abbiano ricevuto una menomazione permanente alla salute da vaccinazioni obbligatorie, trattandosi di situazioni diverse che non si prestano ad entrare in una visione unificatrice.
Non altrettanto, però, può dirsi per la situazione delle persone affette da sindrome da talidomide. Invero, la ratio del beneficio concesso a tali persone è da ravvisare nell’immissione in commercio del detto farmaco in assenza di adeguati controlli sanitari sui suoi effetti, sicché esso ha fondamento analogo, se non identico, a quello del beneficio introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge n. 210 del 1992. Nella sindrome da talidomide, come nell’epatite post-trasfusionale, i danni irreversibili subiti dai pazienti sono derivati da trattamenti terapeutici non legalmente imposti e neppure incentivati e promossi dall’autorità nell’ambito di una politica sanitaria pubblica. Entrambe le misure hanno natura assistenziale, basandosi sulla solidarietà collettiva garantita ai cittadini alla stregua degli artt. 2 e 38 Cost.».
Nel box download il testo della sentenza.
Sullo stesso tema si è pronunciata anche la Corte Europea dei diritti dell'uomo in data 3 settembre 2013.