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Corte costituzionale - sent. n. 325/2011: esenzioni dai ticket per visite ed esami per specifiche categorie di pazienti
22 novembre 2011

Con una sentenza resa in un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dallo Stato contro una legge della Regione Puglia, la Corte ha deciso una questione relativa inter alia alle esenzioni dai ticket per visite ed esami per talune categorie di pazienti.

L'oggetto del giudizio sono gli artt. 11, commi 3, 4 e 5, 13, commi 1 e 2, 37, 46, 51 e 54 della legge della Regione Puglia n. 19/2010, in materia di bilancio di previsione per il 2011. Le disposizioni impugnate dalla Stato hanno diversi oggetti e finalità, fra cui l'esenzione dal pagamento del ticket per visite ed esami specialistici per alcune categorie di soggetti, per motivi di reddito.

Numero
325
Anno
2011

 Il ricorso statale si fonda sulla presupposta violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. Secondo lo Stato, la Regione aveva illegittimamente incluso tra le categorie esenti dalla quota di compartecipazione per motivi di reddito, gruppi ulteriori di soggetti non previsti dalla legislazione statale, in violazione del terzo comma dell'art. 117 Cost. La disposizione impugnata prevedeva l'esenzione dal pagamento dei ticket per le seguenti categorie (non incluse nella legge statale): «e) agli inoccupati e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; f) ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico; g) ai lavoratori in mobilità e loro familiari a carico, appartenenti a un nucleo familiare con un reddito complessivo annuo inferiore a euro 8.263,31, incrementato fino a euro presenza del coniuge e in ragione di ulteriori euro 516,46 per ogni figlio a carico».

La Corte ha accolto la questione relativa all'individuazione dei soggetti esenti dal ticket, dichiarando che si tratta di una norma di principio della legislazione statale. La Regione, nell'includere ulteriori categorie (originariamente non comprese) ha violato l'art. 117, comma 3, Cost.: «L’art. 8, comma 16, della legge n. 537 del 1993, che indica le categorie di soggetti esentate dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa sanitaria (cosiddetto ticket), costituisce un principio fondamentale della legislazione sia in materia di «tutela della salute», sia in materia di «coordinamento della finanza pubblica». L’art. 13, commi 1 e 2, della legge della Regione Puglia n. 19 del 2010, esentando plurime categorie di assistiti, e anche gli inoccupati, i lavoratori in cassa integrazione ordinaria e straordinaria e i lavoratori in mobilità, con i loro rispettivi familiari a carico, include tra i soggetti esentati dal pagamento del ticket categorie non comprese dalla legislazione statale di principio, così violando l’art. 117, terzo comma, Cost.».

Pubblicato il: Martedì, 22 Novembre 2011 - Ultima modifica: Venerdì, 31 Maggio 2019
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