La Consulta dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 legge 21/2007 della Regione Piemonte (Norme in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini ed adolescenti) per violazione dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione, ribadendo che il consenso informato ha natura di diritto fondamentale della persona. La norma oggetto di impugnazione delineava i confini del consenso per la somministrazione di specifici farmaci ai minori, specificando sia requisiti oggettivi (forma e modalità), sia soggettivi (ruolo dei genitori/tutori e dei medici).
Corte costituzionale - sent. n. 438/2008: consenso informato
15 dicembre 2008
La questione di legittimità costituzionale viene sollevata con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti di alcune norme contenute nella legge 21/2007 della Regione Piemonte sulla disciplina dell’uso di sostante psicotrope su soggetti minori di età. Le norme sottoposte alla attenzione Corte costituzionale definiscono nel dettaglio la disciplina del consenso informato all’interno dei confini oggettivi (psicofarmaci) e soggettivi (bambini ed adolescenti) di cui la legge regionale si occupa. Le motivazioni addotte dalla Avvocatura dello stato si muovono riferendosi agli articoli 2, 32 e soprattutto 117 commi secondo lettera m) e terzo.
La Corte si pronuncia con una sentenza di accoglimento e dichiara l’illegittimità della norma impugnata.
Nelle proprie motivazioni, i giudici delle leggi ricostruiscono la natura e i fondamenti costituzionali del principio del “consenso informato”. Oltre a richiamare direttamente gli artt 2, 13 e 32 della Costituzione, la Consulta rileva che l’importanza cardinale del “consenso informato” si possa altresì evincere da trattati internazionali ratificati (Convenzione sui diritti del fanciullo, Convenzione sui diritti dell’uomo e della biomedicina e Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea) e diverse altre leggi nazionali (L. 219/2005, 40/2004 e 833/1978). Alla luce delle normative richiamate, si evince – come osserva la Corte- “la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello all’autodeterminazione e quello alla salute, , in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, secondo comma, della Costituzione”.
Proprio per questo, il consenso informato viene collocato tra quei “principi fondamentali” la cui determinazione nelle materie di competenza concorrente, ex art. 117, comma terzo, Costituzione, spetta al legislatore statale.
Le norme impugnate vengono quindi dichiarate illegittime perché “la regione Piemonte non si è limitata a fissare una disciplina di dettaglio”. Al contrario, essa ha definito da un lato “i soggetti legittimati al rilascio del consenso informato (genitori o tutore)”, dall’altro “le modalità con le quali esso deve essere prestato (scritto, libero, consapevole, attuale e manifesto)”. La Corte specifica che la Regione “disciplina aspetti di primario rilievo […] in assenza di analoga previsione da parte del legislatore statale”.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download e su Consulta Online .
In commento alla sentenza, Carlo Casonato, Il principio della volontarietà dei trattamenti sanitari fra livello statale e livello regionale