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Corte costituzionale – sentenza 188/2024: inadempimento dell’obbligo vaccinale per il personale della Polizia penitenziaria
15 ottobre 2024

La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), sollevata dal TAR Lazio con riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma della Costituzione, in tema di sospensione dal servizio, perdita della retribuzione e mancata erogazione di un assegno alimentare per il personale della Polizia penitenziaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale.

Numero
188
Anno
2024

Il giudizio principale, di cui era stato investito il TAR Lazio e nell’ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, riguardava un’istanza di annullamento di un provvedimento di immediata sospensione dal servizio emesso per mancato adempimento dell’obbligo vaccinale contro il COVID-19 nei confronti di un agente di Polizia penitenziaria.

Nello specifico, il ricorrente lamentava la duplice disparità di trattamento a cui aveva dato luogo l’applicazione della norma che stabiliva la sospensione dal servizio per gli agenti della Polizia penitenziaria in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale a loro imposto. 

Infatti, in primo luogo, ad altri soggetti, appartenenti a categorie professionali differenti che svolgevano in concreto mansioni equiparabili a quelle svolte dal ricorrente, non era nemmeno stato imposto l’obbligo vaccinale e pertanto, nel caso non si fossero vaccinati, non avrebbero subito alcuna conseguenza. In secondo luogo, al provvedimento di sospensione conseguiva la mancata corresponsione della retribuzione e di qualsiasi altra forma di compenso o emolumento, anche di natura previdenziale, effetto che invece non si produceva per le ipotesi di sospensione del pubblico dipendente dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare.

Il giudice amministrativo sollevava questione di legittimità costituzionale della disposizione citata con riferimento agli artt. 2, 3 e 32, secondo comma della Costituzione, in quanto la sua applicazione lederebbe la dignità della persona (art. 2, Cost.), violerebbe la libertà di sottoporsi o meno ad un trattamento sanitario (art. 32, secondo comma, Cost.) e sarebbe sproporzionata, oltre che irragionevole, e configurante una disparità di trattamento (art. 3, Cost.).

La Corte costituzionale inquadra l’obbligo vaccinale, da un lato, nel novero degli obblighi di sicurezza imposti al datore di lavoro e, dall’altro, in quello degli obblighi di cura della salute e sicurezza previsti per il lavoratore. Di conseguenza, osserva come la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative e che pertanto il datore di lavoro, sospendendo il lavoratore inadempiente, abbia solo ottemperato ad un obbligo di sicurezza impostogli dall’art. 2087, c.c. e dall’art. 18, D. lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che previsto dal contratto di lavoro. Il lavoratore, per effetto del provvedimento di sospensione, non poteva svolgere le proprie mansioni e l’assenza dell’attività lavorativa comportava la mancata corresponsione della retribuzione e di ogni altro compenso, compreso l’assegno alimentare, considerato anche che la mancata vaccinazione consegue ad una libera scelta del lavoratore, in ogni momento rivedibile.

Con specifico riferimento alla mancata erogazione di assegno alimentare, la Corte rileva che nei casi citati, ossia di sospensione del pubblico ufficiale a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, il lavoratore è impossibilitato a prestare la propria attività professionale e l’assegno è corrisposto per il periodo di tempo necessario alla definizione dei giudizi, mentre in questo caso l’impossibilità di prestazione lavorativa consegue ad una libera scelta del lavoratore.

Pertanto, la Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box download.

Ulteriori sentenze relative allo stesso tema:

- Corte costituzionale, sent. 185/2023
- Corte costituzionale, sent. 171/2023
- Corte costituzionale, sent. 156/2023
- Corte costituzionale, sent. 16/2023
- Corte costituzionale, sent. 15/2023
- Corte costituzionale, sent. 14/2023
- Consiglio di Stato, sent. 7045/2021
- Consiglio di Stato, decreto 10096/2021

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Martedì, 15 Ottobre 2024 - Ultima modifica: Martedì, 31 Dicembre 2024
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