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Corte costituzionale – sentenza 33/2025: illegittima l'esclusione delle persone singole dall'adozione internazionale dei minori residenti all’estero
21 marzo 2025

La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente incostituzionale l’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 nella parte in cui non riconosce alle persone singole la possibilità di adottare un minore straniero residente all’estero.

Numero
33
Anno
2025

La vicenda riguarda una signora non coniugata che aveva presentato dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero e richiesto l’emissione del decreto di idoneità ad adottare. 

Nell’ambito di tale procedimento, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 con riferimento all’art. 2, Cost. e all’art. 117, Cost. in relazione all’art. 8, CEDU.

Il giudice a quo ritiene che l’esclusione delle persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri residenti all’estero non sia idonea a realizzare il miglior interesse del minore, quale fine dell’istituto dell’adozione, e contestualmente violi il diritto alla vita privata di cui all’art. 8, CEDU. 

Dopo una puntuale analisi in chiave storica della disciplina relativa all’adozione e della sua evoluzione, la Corte osserva come il legislatore, ancorché nella disposizione censurata escluda la possibilità che le persone singole possano adottare minori stranieri residenti all’estero, preveda delle specifiche ipotesi – ex art. 25, commi 4 e 5 ed ex art. 44, comma 3 della medesima legge - in cui ammette l’adozione della persona singola, riconoscendone quindi “l’attitudine (…) a garantire in astratto un ambiente stabile e armonioso del minore” (punto 6.3,  Considerato in diritto).

La Corte rileva poi che la libertà di autodeterminazione, nell’alveo della quale si colloca la scelta di diventare o meno genitori di cui all’art. 2, Cost. e all’art. 8, CEDU, non implichi un assoluto ed indiscriminato “diritto alla genitorialità” poiché il vincolo genitoriale “coinvolge una pluralità di interessi” che “devono essere orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio” (punto 8.2, Considerato in diritto).

Tuttavia, anche in ossequio al paragrafo 2 dell’art. 8, CEDU, il legislatore dovrebbe operare un bilanciamento tra l’aspirazione alla genitorialità e le esigenze del potenziale figlio in modo tale da attuare scelte proporzionate e ragionevoli rispetto all’obiettivo da conseguire, il miglior interesse del minore, e da non comprimere irragionevolmente la libertà di autodeterminazione di chi intende diventare genitore.

Alla luce di queste osservazioni, la Corte riconosce che, considerato lo scopo dell’adozione internazionale, quale quello di accogliere minori stranieri in un ambiente stabile e armonioso, l’esclusione delle persone singole dall’adozione di minori stranieri residenti all’estero risulti immotivata. Infatti, l’astratta idoneità della persona singola ad offrire un ambiente stabile ed armonioso è riconosciuta dal legislatore nella l. 184/1983 nelle disposizioni sopra menzionate e nella sentenza n. 183/1994 della stessa Corte e la sussistenza in concreto di tale requisito in capo al potenziale adottante singolo è oggetto di vaglio da parte di un giudice. 

Va poi considerato che, nell’ambito dell’adozione internazionale, lo stato di accoglienza è tenuto soltanto a regolare l’idoneità o meno ad adottare. Pertanto, la disciplina censurata “determina un sacrificio dell’autodeterminazione orientata alla genitorialità, che (…) rischia di riverberarsi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso” (punto 9.4, Considerato in diritto).

Dunque, la Corte costituzionale ha accolto le questioni di legittimità e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29bis, comma 1 della l. 184/1983 esclude le persone singole dalla platea di coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.

Il testo completo della sentenza è disponibile al seguente link e nel box download.

Ilaria Zanotto
Pubblicato il: Venerdì, 21 Marzo 2025 - Ultima modifica: Mercoledì, 26 Marzo 2025
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