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Corte d’Appello di Napoli - decreto 5 maggio 2017: vaccini
5 maggio 2017

La Corte d’appello di Napoli, chiamata a valutare tra due opzioni, sostenute rispettivamente dal padre e dalla madre di un bambino, in merito alla opportunità di sottoporre il minore a dosi di richiamo di vaccini già somministrati, ritiene preferibile la scelta conforme all’opinione scientifica largamente dominante.

Anno
2017

Il Tribunale per i minorenni di Napoli, all’esito di CTU, aveva disposto l’affievolimento della responsabilità genitoriale della madre di un bimbo di circa sette anni, relativamente alla somministrazione di ulteriori dosi vaccinali (esavalente e trivalente), da eseguirsi a cura del padre, separato, coaffidatario del bambino.

La madre del bimbo ricorreva davanti alla Corte d’appello di Napoli.

La madre riferiva che il figlio, nato perfettamente sano, presentava, all’attualità, “problematiche neurologiche ad eziologia incerta” e, proprio in occasione della somministrazione di vaccini (21 nell’arco temporale di 17 mesi), ha dimostrato chiare reazioni avverse, protrattasi per diversi giorni senza che fossero testati “né gli indicatori di danno del sistema nervoso (LDH, neopterine, alanina, anti- corpi contro la mielina e le proteine gliali), né il quadro EEGrafico, né le risposte sierologiche ai tanti vaccini ricevuti né l’assetto immunologico del bambino né fatte indagini virologiche su sangue né liquor e nemmeno ricercati su sangue”. Sicché, “indisturbata, l’encefalopatia, verosimilmente innescata dalla amplificazione della risposta immunologica e infiammatoria ai vaccini iniettati, progredì danneggiando profondamente l’organismo” del figlio.

La madre dichiarava di non sapere se la causa della patologia del bambino fosse o meno ascrivibile ad un vaccino, ma, avendo letto le controindicazioni dei vaccini nei casi di malattie neuro metaboliche, di aver semplicemente chiesto al marito separato di procrastinare la somministrazione delle ulteriori dosi di vaccini all’esito di esami di laboratorio sul minore.

La Corte osservava che, di fronte a questioni strettamente tecniche, il Tribunale minorile aveva ritenuto necessario e sufficiente disporre CTU, alle cui conclusioni si era poi adeguato, sostanzialmente autorizzando la somministrazione dei vaccini.

Il CTU aveva affermato quanto segue: “non si ravvisa alcun elemento clinico che, alla luce delle evidenze riportate in letteratura internazionale, controindichi il prosieguo delle somministrazioni delle ulteriori dosi vaccinali, tenuto altresì conto di quanto illustrato nel piano nazionale prevenzione vaccinale allegato al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 giugno 2015”. Concludeva infine ribadendo “il ruolo sociale e il valore etico ed economico delle vaccinazioni”, le quali presentano sia un beneficio diretto, “derivante dalla vaccinazione stessa che immunizza totalmente o parzialmente la persona vaccinata rispetto alle conseguenze di una patologia”, sia un beneficio indiretto, “in virtù della creazione di una rete di sicurezza a favore dei soggetti non vaccinati”.

La madre deduceva “l’incompletezza e contraddittorietà della CTU per omessa esecuzione degli esami ematici, con particolare riferimento alle titolazioni anticorpali e agli esami che avrebbero mostrato lo stato del sistema immunitario del bambino”. La Corte tuttavia ha ribadito che “la completezza della CTU non va considerata in rapporto alle richieste di parte, ma al compendio di accertamenti che il CTU abbia considerato necessari e sufficienti per la risposta ai quesiti”.

La Corte, richiamando il principio della “scelta conforme all’opinione scientifica largamente dominante”, ha sottolineato come “la stragrande maggioranza della giurisprudenza di merito che si è occupata del disaccordo tra i genitori sulla somministrazione di vaccini ha risolto la questione rimettendo la decisione al pediatra di base”. Nel caso di specie, la pediatra del piccolo aveva preso netta posizione sulla opportunità delle vaccinazioni e sulla inesistenza di alcun rischio rispetto ai paventati disturbi neurologici.

La Corte, infine, ha chiarito che il Tribunale “non ha imposto le vaccinazioni, ma ha semplicemente lasciato al padre la decisione finale”; questi, quindi, “ha facoltà di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre, così come (…) ha facoltà di rimandarle, ovvero di cambiare idea”.

Per questi motivi la Corte ha respinto il reclamo e confermato il decreto impugnato.

Nel box download il testo del decreto.

Francesca Bordignon
Pubblicato il: Venerdì, 05 Maggio 2017 - Ultima modifica: Lunedì, 24 Giugno 2019
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