La Corte d’Appello ritenendo non sussistente il nesso di causalità fra la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e lo sviluppo di un disturbo dello spettro autistico ha negato l’indennizzo accordato dalla Legge 210/1992 che era stato riconosciuto in primo grado.
Corte d'Appello di Salerno - sent. 396/2017: negato l’indennizzo per i danni da vaccinazioni obbligatorie
10 maggio 2017
Il Tribunale di Salerno aveva condannato il Ministero della Salute ad indennizzare M.R., ai sensi degli artt. 1 e 2 della L. 210/1992, dopo aver accertato oltre ogni ragionevole dubbio il nesso di causalità fra la somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie e il Disturbo Generalizzato dello Sviluppo (DGS) di tipo autistico.
Il Ministero della Salute propone appello eccependo quanto segue:
- C’è ancora molta incertezza sulle origini del DGS di tipo autistico. Cosa certa è la sua origine multifattoriale su cui incide la base genetica in misura compresa fra l’80% e il 90%.
- Lo studio del 2013 di De Stefano F. e molte pubblicazioni scientifiche internazionali hanno dimostrato che la stimolazione del vaccino a produrre anticorpi nel bambino non è correlata al rischio di sviluppare un disturbo dello spettro autistico.
- Nel caso di specie non c’era la prova del nesso di causalità fra le vaccinazioni di M. R. e l’insorgere della patologia autistica
Resiste E.R. in veste di amministratore di sostegno di M.R.
Sulla base di un’ulteriore consulenza del CTU, la Corte d’Appello ha escluso la correlazione fra le vaccinazioni obbligatorie e l’autismo e conseguentemente ha negato l’indennizzo a M.R.
È infatti da scongiurare la tesi che riconoscerebbe l’indennizzo del danno da vaccinazioni obbligatorie nei casi dubbi in quanto “non sarebbe fondato su un giudizio di certezza o almeno di probabilità, ma su una ipotesi meramente teorica e non dimostrabile”.
Nel box download il testo della sentenza.