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Corte d’appello di Torino – decreto 29 ottobre 2014: ordine di trascrivere il certificato di nascita di un minore nato da due donne all’estero
29 ottobre 2014

Con decreto del 29 ottobre 2014, la Corte d’appello di Torino riconosce la possibilità di ottenere in Italia la trascrizione dell’atto di nascita di un minore nato in Spagna da tecniche di procreazione medicalmente assistita eterologa da una coppia di due donne.

Anno
2014

L’Ufficiale dello Stato civile di Torino aveva respinto la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita, in quanto atto contrario all’ordine pubblico italiano.

Il minore, cittadino spagnolo, era nato a seguito di procreazione assistita: una delle donne aveva donato gli ovuli e l'altra aveva portato avanti la gravidanza. Entrambe le ricorrenti, sposate in Spagna dal 2009, risultano, secondo la legge spagnola, madri del bambino. Quest’ultimo, con il riconoscimento della maternità in capo alla cittadina italiana, assume la cittadinanza italiana “ius sanguinis” ai sensi dell’articolo 2 punto 1 legge 91\92.

Il ricorso era stato presentato avverso la decisione del Tribunale che, in primo grado, aveva respinto la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero, confermandone la contrarietà all’ordine pubblico.

Le reclamanti chiedono di accertare e dichiarare il rapporto di filiazione tra il minore e la donna che non li ha partoriti, di rilevare che sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato Italiano dell’atto di nascita del minore e del conseguente diritto di quest’ultimo ad acquisire la nazionalità italiana; di ordinare all’Ufficiale dello Stato Civile di Torino di provvedere alla trascrizione e\o annotazione nei Pubblici Registri dell’Anagrafe dell’atto di nascita del minore con ogni consequenziale provvedimento di legge ritenuto opportuno.

In particolare, la Corte, ritenuta la legittimazione alla trascrizione dell’atto di nascita, valuta se ciò integri violazione dell’ordine pubblico.

«Il giudice di prime cure ha rilevato che la trascrizione sia contraria all’ordine pubblico inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta Costituzionale o comunque fondanti l’intero assetto ordinamentale, fra i quali le norme in materia di filiazione che fanno espresso riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie».

Secondo la Corte, diversamente, «[i]l concetto di ordine pubblico deve essere declinato con riferimento all’interesse del minore.

Ai fini del riconoscimento o meno dei provvedimenti giurisdizionali stranieri, deve aversi prioritario riguardo all’interesse superiore del minore (art.3 L. 27.5.1991 n 176 di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, di New York 20.11.1989) ribadito in ambito comunitario con particolare riferimento al riconoscimento delle sentenze straniere in materia di rapporti tra genitori e figli, dall’art. 23 del Reg CE n 2201\2003 il quale stabilisce espressamente che la valutazione della non contrarietà all’ordine pubblico debba essere effettuata tenendo conto dell’interesse superiore del figlio».

«La mancata trascrizione dell’atto di nascita, limita e comprime il diritto all’identità personale del minore … e il suo status nello Stato Italiano; sul territorio italiano il minore non avrebbe alcuna relazione parentale né con la signora .. nè con i parenti della stessa.

Il minore non avrebbe un esercente la responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche, ricreative; oltre all’incertezza giuridica in cui si troverebbe nella società italiana il minore verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della Sig.ra …

Il pregiudizio per il minore risulta ancora più evidente atteso che le ricorrenti si sono divorziate consensualmente con sentenza numero ..\14 del Tribunale di prima istanza di Barcellona; il minore sulla base di un accordo sottoscritto dalle parti in data 21 ottobre 2013 è affidato ad entrambe le parti con condivisione delle responsabilità genitoriali come conseguenza del carattere congiunto della potestà (sarà necessario il consenso di entrambe per prendere ed eseguire le decisioni più importanti relative ad educazione salute e spostamenti all’estero ).In tale situazione la mancata trascrizione del certificato di nascita comporterebbe anche conseguenze rilevanti in ordine alla libera circolazione del minore e la signora …, che in Italia non avrebbe titolo per spostarsi e tenere con sé il minore».

Nel box download il testo della sentenza (fonte: articolo29.it).

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 29 Ottobre 2014 - Ultima modifica: Lunedì, 10 Giugno 2019
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