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Corte di Appello di Venezia – sent. 138/2022: disparità di trattamento in tema di iscrizione al SSN di cittadini extracomunitari familiari di cittadini italiani
15 aprile 2022

La Corte di Appello di Venezia ha ordinato alla Regione Veneto di modificare la disciplina prevista dalla delibera della Giunta regionale n. 753 del 2019, il cui contenuto costituisce una disparità ingiustificata di trattamento in materia di assistenza sanitaria in favore di cittadini extracomunitari.

Numero
138
Anno
2022

Il caso riguarda due cittadini albanesi dotati di un permesso di soggiorno per lungosoggiornanti, genitori di un cittadino italiano con cui convivono in Italia, e di cui risultano fiscalmente a carico. Poiché il figlio provvede regolarmente alla liquidazione della contribuzione al servizio sanitario anche per i genitori, essi avevano richiesto l’iscrizione ordinaria al SSN, ma a seguito del rifiuto da parte dell’Azienda ULSS 6 Euganea, avevano dovuto procedere all’iscrizione volontaria mediante il pagamento di un contributo ulteriore.

I due cittadini albanesi, e l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione (ASGI), avevano proposto ricorso al Tribunale di Padova, chiedendo di ottenere l’iscrizione al SSN in forza dell’Accordo Stato Regioni del 2012 e degli artt. 19 e 23 del D.lgs. n. 30 del 2007, e di accertare la natura discriminatoria della DGR n. 753/2019 recante Linee guida in materia di assistenza sanitaria ai cittadini appartenenti all’Unione Europea e ai cittadini extracomunitari, nella parte in cui impone l’iscrizione volontaria al SSN ai cittadini extracomunitari ultrasessantacinquenni genitori di un cittadino italiano, ed entrati in Italia dopo il 5 novembre 2008 (allegato A, punto 8.2).

Con un decreto del 28 maggio 2020 il Tribunale di Padova aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, i quali hanno quindi proposto appello.

La Corte di Appello statuisce che la disposizione di cui al punto 8.2 dell’allegato A della delibera regionale in oggetto, sulla base della quale l’Azienda ULSS 6 Euganea aveva respinto la richiesta di iscrizione degli appellanti, è contraria alle fonti primarie dello Stato italiano.

L’art. 19 comma 2 del D.lgs. 30/2007, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE, prescrive che “2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”. In tal senso anche l’Accordo Stato Regioni del 2012 che la Corte ritiene vincolante per la Regione Veneto, riformando sul punto la decisione di primo grado in cui il Tribunale aveva stabilito che l’Accordo non fosse vincolante in quanto non ratificato dal Presidente della Regione.

I giudici dell’impugnazione rilevano che la delibera regionale è discriminante in primis sulla base dell’età, e inoltre perché istituisce una disparità di trattamento per i cittadini extracomunitari familiari di chi abbia acquisito la cittadinanza italiana o europea nel corso della vita, che subiscono un trattamento differente rispetto a quello garantito ai familiari di cittadini italiani dalla nascita, o di cittadini europei che risiedono in uno Stato membro diverso da quello di provenienza.

La Corte di Appello di Venezia riforma quindi la decisione di primo grado del Tribunale di Padova, accerta il diritto degli appellanti all’iscrizione ordinaria al SSN, e ordina alla Regione Veneto di modificare la delibera della Giunta regionale in modo da renderla conforme al diritto nazionale e sovranazionale.

Il testo integrale della sentenza è disponibile nel box download.

Giulia Alessi
Pubblicato il: Venerdì, 15 Aprile 2022 - Ultima modifica: Mercoledì, 24 Agosto 2022
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