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Corte di Cassazione – ordinanza n. 27325/2021: cessione di una biobanca genetica e obblighi di informativa e consenso
7 ottobre 2021

Con l’ordinanza n. 27325/2021, del 7 ottobre 2021, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1569/2017 e affermando che la cessione di una biobanca e dell’annessa banca dati genetica dal titolare originario ad un nuovo titolare comporta la cessazione del trattamento e non una successione nel trattamento stesso. Di conseguenza, la società cessionaria è tenuta al rispetto della disciplina in materia di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, secondo quanto previsto dal Codice della Privacy.

Numero
27325
Anno
2021

La società Tiziana Life Sciences P.L.C. aveva acquistato la biobanca, unitamente al complesso aziendale, a seguito del fallimento della società Shar DNA S.p.A, originaria titolare del trattamento dei dati. In particolare, la biobanca accoglieva oltre 230.000 campioni biologici provenienti da circa 11.300 donatori, facenti parte della popolazione dell’Ogliastra.

In via d’urgenza, il Garante aveva disposto nei confronti della Società Tiziana Life Sciences P.L.C. la misura temporanea del blocco del trattamento dei dati personali contenuti nella biobanca e nell’annessa banca dati genetica. Secondo il Garante, infatti, nonostante il trattamento dei dati e dei materiali biologici che la Tiziana Life Sciences P.L.C. intendeva effettuare fosse compatibile con gli scopi per cui i dati degli interessati erano stati raccolti, non erano state tuttavia rispettate le garanzie previste a favore degli interessati in materia di informativa e di acquisizione del consenso.

La Società Tiziana Life Sciences P.L.C., aveva impugnato il provvedimento del Garante dinnanzi al Tribunale di Cagliari, il quale ne aveva pronunciato l’annullamento, in accoglimento del ricorso della Società cessionaria, sulla scorta dell’argomentazione che la fattispecie in esame non era disciplinata dal Codice della Privacy (CP), e che il mutamento soggettivo del titolare del trattamento non comportasse l’obbligo per la Tiziana Life Sciences P.L.C. di rinnovare l’informativa a favore degli interessati e di procedere ad una nuova richiesta del loro consenso ai fini del trattamento che avesse inteso effettuare.

Il Garante aveva, quindi, impugnato tale decisione con ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione.

Dinanzi alla Suprema Corte, ha trovato accoglimento il secondo motivo del ricorso proposto dal Garante, con il quale si censurava la violazione, da parte della Società cessionaria, delle garanzie previste in favore degli interessati, in materia di informativa e consenso informato (“indissolubilmente legato all’intuitus personae”), in particolare avuto riguardo alla natura di dati sensibili dei dati personali oggetto del trattamento nel caso di specie (con riferimento, specificamente, agli articoli 13, 23 e 26 del CP e al paragrafo 8.1 dell’Autorizzazione Generale al Trattamento dei dati genetici n. 8/2014).

La Corte ha dipanato la questione sottopostale attraverso la lettura congiunta degli articoli 16 e 13 del CP, rispettivamente inerenti alla “cessazione del trattamento” e all’“informativa”, e ha chiarito che il trasferimento dei dati personali dal precedente titolare del trattamento al nuovo non costituisce un’ipotesi di successione, ma determina la cessazione del trattamento originario e l’inizio di un nuovo, distinto trattamento. Pertanto, ciò comporta l’osservanza della disciplina in materia di informativa e consenso.

La Corte ha, dunque, confermato l’imprescindibilità del consenso informato nel caso di cessione di una banca dati genetica laddove, come nel caso di specie, non si applichino le deroghe contemplate dagli articoli 13, comma 5, 26, comma 4, 110, comma 1, del CP.

Alla luce delle considerazioni svolte e rigettando integralmente il ricorso incidentale della cessionaria società Tiziana Life Sciences P.L.C., la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Cagliari al fine del suo riesame secondo i principi espressi nell’ordinanza dalla Suprema Corte.

Il testo della pronuncia è disponibile nel box download.

Simona Fanni
Pubblicato il: Giovedì, 07 Ottobre 2021 - Ultima modifica: Venerdì, 14 Ottobre 2022
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