La Corte di Cassazione italiana, in un caso relativo alla richiesta da parte del tutore di una ragazza posta in condizione di “stato vegetativo permanente” di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa, ha ammesso che il giudice possa autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti:
a) l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientifici internazionalmente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;
b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento.