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Corte di Cassazione - sez. I civ. - Caso Englaro: interruzione dei trattamenti e incapacità
16 ottobre 2007

La Corte di Cassazione italiana, in un caso relativo alla richiesta da parte del tutore di una ragazza posta in condizione di “stato vegetativo permanente” di interrompere l’idratazione e l’alimentazione artificiali somministrate alla stessa, ha ammesso che il giudice possa autorizzarne l’interruzione soltanto in presenza di due circostanze concorrenti:

a) l’irreversibilità della condizione di stato vegetativo della paziente, scientificamente fondata, in modo che non vi sia, in base agli standard scientifici internazionalmente riconosciuti, alcuna possibilità di recupero della coscienza e delle capacità di percezione;

b) l’accertamento univoco della volontà della paziente, sulla base di elementi tratti dal vissuto della medesima, dalla sua personalità e dai convincimenti etici, religiosi, culturali e filosofici, circa il rifiuto alla continuazione del trattamento.

Numero
21748
Anno
2007

Nel box download il testo completo della sentenza.

La sentenza della Cassazione sul caso riguardante Eluana Englaro, in condizione di stato vegetativo permanente da anni, sottoposta a trattamenti di idratazione e nutrizione artificiali mediante sondino naso gastrico, è sintomatica per il panorama italiano in tema di fine vita. Innanzitutto la sentenza ricostruisce alcune tappe dell’iter processuale sul caso:

- viene menzionato il decreto del Tribunale di Lecco (02/02/2006) che dichiarava inammissibile il ricorso del tutore volto a chiedere l’emanazione di un ordine di interruzione dell’alimentazione e respirazione forzate. Il Tribunale sosteneva che la richiesta non potesse essere accolta, trattandosi di diritti personalissimi del soggetto e di contrasto con gli artt. 2, 13, 32 della Costituzione, in quanto, essendo in presenza di soggetto incapace, il conflitto tra l’autodeterminazione e diritto al rifiuto dei trattamenti, da un alto, e il diritto alla vita, dall’altro, era solo ipotetico e doveva risolversi a favore di quest’ultimo;

- segue nell’analisi il decreto della Corte d’appello di Milano (16/12/2006) che dichiarava ammissibile il ricorso (perché il consenso o rifiuto della terapia spettava al rappresentante legale dell’incapace, come rientrante tra i suoi doveri di cura dell’assistito), ma lo rigettava nel merito per insufficienza di dati nella ricostruzione della volontà della ragazza e per il fatto di equiparare l’interruzione dell’alimentazione ad un’eutanasia indiretta omissiva, ritenendo così che non si potesse configurare un diritto a morire analogo al diritto alla vita e che nel bilanciamento tra autodeterminazione, dignità della persona e diritto alla vita andasse preferito il diritto alla vita, sulla base della “collocazione sistematica (art.2) dello stesso, privilegiata rispetto agli altri (art. 13 e 32), all’interno della Costituzione”.

Dopo aver ricostruito l’iter giudiziario pregresso, la Corte di Cassazione esamina il ricorso del tutore, il quale chiede che venga affermato come principio di diritto il divieto di accanimento terapeutico, sostenendo che i trattamenti subiti dalla paziente siano invasivi della sua integrità fisica (tutelata ex art. 13 Cost.) e che le sia impedito di disporre del proprio corpo e di rifiutare i trattamenti sanitari (ex art. 32 Cost.), e precisando che l’indisponibilità e irrinunciabilità del diritto alla vita (ricavato dall’art. 2 Cost.) debbano essere interpretate nel senso di evitare che altri si arroghino arbitrariamente il diritto di interrompere la vita altrui, dal momento che spetta solo al suo titolare la decisione in merito. Per il ricorrente, quindi, l’individualità umana e la dignità, fondate sugli art. 2-13-32 della Costituzione, andrebbero perdute se un’altra persona potesse illimitatamente ingerirsi nella sfera personale dell’incapace per manipolarla fino al punto di imporre il mantenimento delle funzioni vitali.

La sentenza della Cassazione inizia affermando che preliminare è la questione delle dichiarazioni di Eluana, se cioè corrispondano, in generale, ai suoi convincimenti sul significato della dignità della persona. La Corte collega questi convincimenti al tema del principio del consenso informato che legittima e fonda ogni trattamento sanitario e che trova fondamento nelle norme della Costituzione (artt.2, 13, 32), le quali ammettono il rifiuto delle terapie in virtù del principio personalistico, del rispetto dell’integrità fisica da trattamenti e intrusioni indesiderate e del fatto che il diritto alla salute, come tutti i diritti di libertà, implica la tutela anche del suo risvolto negativo. L’obbligo giuridico del medico di praticare e continuare la terapia cessa quando il consenso del paziente viene meno e ad esso si sostituisce il dovere giuridico del medico di rispettare la volontà del paziente contraria alle cure. I medesimi principi valgono pure nei casi di soggetti incapaci, ove il dualismo della relazione medico-paziente va ricostruito attraverso il legale rappresentante che deve “prendersi cura” anche della salute del rappresentato. Il diritto alla salute è definito come diritto personalissimo del soggetto, sul quale il tutore può esprimersi solo in presenza di due condizioni: agendo nell’esclusivo interesse dell’incapace (best interest) e decidendo con l’incapace nella ricerca del best interest.

Pertanto, anche i malati in stato vegetativo permanente godono del diritto al rifiuto dei trattamenti sanitari e possono far sentire la loro voce tramite i loro rappresentanti legali.

La Corte prende poi in considerazione l’idratazione e alimentazione artificiali con sondino nasogastrico e, allineandosi al parere della maggioranza della comunità scientifica internazionale, li dichiara trattamenti sanitari. Rigetta, però, la pretesa di considerare il trattamento a cui è sottoposta Eluana come un accanimento terapeutico, dal momento che esso “rappresenta piuttosto un presidio proporzionato rivolto al mantenimento del soffio vitale, salvo che nell’imminenza della morte, l’organismo non sia più in grado di assimilare le sostanze fornite o che sopraggiunga uno stato di intolleranza, clinicamente rilevabile, collegato alla particolare forma di alimentazione” (punto 8). Al giudice non può essere chiesto di ordinare il distacco del sondino, quanto il controllo della legittimità della scelta da parte del tutore nel best interest dell’incapace. Pertanto “ad avviso del Collegio, la funzionalizzazione del potere di rappresentanza, dovendo esso essere orientato alla tutela del diritto alla vita del rappresentato, consente di giungere ad una interruzione delle cure soltanto in casi estremi” (punto 7.5), ovvero “(a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre che la persona abbia la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, concordanti e convincenti, della voce del rappresentato, tratta dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona” (punto 8).

Nel caso in cui l’una o l’altra condizione manchi, il giudice deve negare l’autorizzazione, dovendo allora essere data incondizionata prevalenza al diritto alla vita.

In conclusione la Corte cassa la sentenza della Corte d’Appello milanese, rilevando che essa ha omesso di accertare se la richiesta di interruzione del trattamento, presentata dal padre in veste di tutore, riflettesse gli orientamenti di vita della figlia e la volontà di questa, la quale può essere desunta anche dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dal suo complessivo sistema di vita,

Perciò la causa viene rinviata ad una diversa sezione della Corte d’appello di Milano.

Ilaria Anna Colussi
Pubblicato il: Martedì, 16 Ottobre 2007 - Ultima modifica: Martedì, 20 Agosto 2019
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