La Corte di Cassazione afferma l’illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita che riporti il c.d. genitore intenzionale come effettivo genitore del bambino in tutti quei casi in cui quest’ultimo sia stato concepito attraverso una procedura di PMA eterologa effettuata da una coppia omoaffettiva all’estero.
Corte di Cassazione - sez. I civ. - ord. 23527/2023: trascrizione della dichiarazione di nascita di minore nato da PMA eterologa effettuata da coppia omoaffettiva
31 maggio 2023
La vicenda riguarda la trascrizione dell’atto di nascita di un minore venuto alla luce grazie ad una tecnica di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo eseguita in Spagna, su richiesta di una coppia omosessuale italiana. In particolare, infatti, la madre biologica presenta ricorso contro il Tribunale di Belluno, dopo che quest’ultimo ha dichiarato illegittimi gli atti con cui viene annotato come genitore del bambino anche il membro della coppia non biologicamente legato allo stesso.
Al riguardo, la ricorrente lamenta una violazione del principio personalista e di uguaglianza così come stabilito nella nostra Costituzione, nonché una lesione del diritto/dovere alla genitorialità di cui all’art. 30 Cost. Viene fatto richiamo, inoltre, alla concezione di “best interest of the child” individuata dalla Convenzione di New York, dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, per cui, secondo le motivazioni addotte nel ricorso, dovrebbe considerarsi superiore interesse del minore il riconoscimento dello status di figlio e il mantenimento di un rapporto affettivo e giuridico con entrambi i genitori.
La Corte di Cassazione, in merito alle questioni proposte, conferma nuovamente l’indirizzo tradizionalmente assunto (Corte di Cassazione - sez. III pen. - sent. 22179/2022; precedenti conformi Corte di Cassazione - sent. 7668/2020, sent. 6383/2022, sent. 7413/2022), secondo il quale la domanda volta ad ottenere la formazione di un atto di nascita recante quale genitore del bambino, nato in Italia, anche il c.d. genitore intenzionale non può trovare accoglimento ogni qualvolta il minore sia stato concepito all’estero da una coppia omoaffettiva tramite tecniche di PMA di tipo eterologo. La ratio di tale divieto si fonda sull’individuazione di una volontà selettiva del legislatore, il quale, secondo i giudici, avrebbe inteso, con la L. 40/04, limitare l’accesso a queste tecniche di procreazione alle sole situazioni in cui i genitori richiedenti si trovino in uno stato di infertilità patologica.
La Corte rileva, inoltre, come questa proibizione non osti al rispetto del preminente interesse del minore, atteso che non sia necessaria, a tal fine, l’indicazione nell’atto di nascita della doppia genitorialità, in ragione dell’esistenza di uno strumento, quale quello dell’adozione in casi particolari (di cui all’art. 44 L. 183/1984: Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori), in grado di realizzare a pieno il diritto fondamentale del bambino al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione. Tale struttura, infatti, permette al minore, da un lato, di conseguire effettivamente lo status di figlio; e dall’altro, di definire giuridicamente il legame di fatto con il partner del genitore biologico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dalla sua nascita.
Alla luce di queste osservazioni, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché infondato.
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