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Corte di Cassazione - sez. I civ. - ord. 26967/2023: trascrizione della dichiarazione di nascita di minore nato da gestazione per altri
14 settembre 2023

La Corte di Cassazione stabilisce l’illegittimità della trascrizione della dichiarazione di nascita con cui si riconosca come effettivo genitore il c.d. genitore d’intenzione di un minore nato, all’estero, da pratica di gestazione per altri.

Numero
26967
Anno
2023

Nel caso in esame, il genitore biologico di un bambino venuto alla luce in Canada, attraverso impiego di procreazione assistita e maternità surrogata, presenta ricorso contro la decisione della Corte d’Appello di Roma con la quale si era negato il riconoscimento, nei certificati anagrafici, della genitorialità del partner non biologicamente legato al minore, ma partecipante al disegno procreativo alla base della sua nascita.
Il ricorso, in particolare, viene fondato sui seguenti motivi: in primo luogo, la nullità della decisione per omessa motivazione o per illogicità della stessa, dal momento che la Corte d’Appello si è limitata ad affermare la propria adesione a decisioni già operate dalla Corte di Cassazione stessa (sez. unite civili - sent. 12193/2019) ovvero dalla Corte costituzionale; in secondo luogo, la violazione o falsa applicazione dell’art. 8 CEDU e dei principi stabiliti dalla Corte costituzionale nella sent. 33/2021. In tale ultimo contesto, infatti, secondo la parte ricorrente, sarebbe emersa la presenza di un vulnus lesivo degli interessi del minore all’interno dell’ordinamento, evincibile dall’appello che viene operato dalla Consulta nei confronti di un necessario intervento legislativo.

La Corte di Cassazione stabilisce la manifesta infondatezza della questione.
La stessa contesta, infatti, una lettura superficiale della sent. 33/2021 della Corte costituzionale da parte dei ricorrenti, i quali non avrebbero compreso la reale intenzione della Consulta. Quest’ultima, infatti, non si è limitata, ad opinione della Corte, ad individuare la presenza di un vuoto normativo inerente alla materia della trascrizione dell’atto di nascita del minore procreato attraverso tecniche di maternità surrogata, ma ha, inoltre, demandato all’opera del legislatore, unico attore idoneo a disporre un bilanciamento tra i principi antagonisti dell’interesse del bambino e della protezione della dignità femminile, il compito di colmare siffatto vulnus.
Conseguentemente, dunque, è vero che la Corte costituzionale ha effettivamente individuato la necessità di un adeguamento del diritto vigente alle esigenze dei minori nati da gestazione per altri, dal momento che l’istituto dell’adozione in casi particolari, attualmente utilizzato, è stato originariamente previsto per situazioni assai differenti da quelle qui in esame; tuttavia, la stessa ha, altresì, affermato come tale adeguamento non possa essere svolto arbitrariamente dall’azione ermeneutica dei giudici, quanto esclusivamente da un mirato intervento legislativo.

Allo stato attuale del contesto normativo e dell’orientamento giurisprudenziale, pertanto, si può affermare la correttezza delle motivazioni addotte dalla Corte di Appello di Roma; nonché il giustificato utilizzo, da parte delle autorità, dello strumento dell’adozione in casi particolari, ad oggi unico istituto idoneo a garantire il rispetto del diritto del minore al riconoscimento, anche giuridico, del rapporto di fatto instaurato e vissuto con il genitore d’intenzione e, conseguentemente, del suo diritto all’individuazione dello status filiationis.

A sostegno delle proprie tesi, inoltre, la Corte di Cassazione fa riferimento anche alla sentenza 239/2023 operata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. In questa decisione, infatti, la Corte EDU afferma che la scelta legislativa statale dettata a presidio di valori fondamentali, in questo caso orientati alla volontà di tutela della dignità soggettiva e oggettiva della persona umana, sia, di per sé, ostativa anche al riconoscimento dell’efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con cui si accerti un rapporto di filiazione tra il minore nato dal ricorso a maternità surrogata e il genitore d’intenzione. Non può, di conseguenza, ritenersi scriminante, in queste situazioni, il fatto che la scelta della gestante per altri sia stata compiuta in piena consapevolezza, libertà o in indipendenza da qualsiasi contropartita economica.

La Corte di Cassazione, in ossequio a quanto finora affermato, rigetta il ricorso.

Il testo completo dell'ordinanza è disponibile nel box download.

Agata Borghi
Pubblicato il: Giovedì, 14 Settembre 2023 - Ultima modifica: Giovedì, 13 Marzo 2025
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