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Corte di Cassazione - sez. I civ. - ord. 28417/2023: violazione dei dati personali per il sanitario che disvela notizie del paziente anche se generiche
11 ottobre 2023

La Cassazione, nel corso di un giudizio che vedeva opposti il Garante per la protezione dei dati personali e una Azienda sanitaria che era stata condannata dal primo al pagamento di una sanzione pecuniaria per illecito trattamento dei dati personali di una paziente, ha stabilito che il generico riferimento ad una situazione di “malattia” costituisce dato personale relativo alla salute.

Numero
28417
Anno
2023

Una donna era stata ricoverata presso il reparto di ginecologia per un intervento di interruzione volontaria di gravidanza e aveva fornito un numero telefonico di sua pertinenza da utilizzare per i successivi contatti; mentre erano in corso le procedure di dimissione, l'infermiera era costretta ad allontanarsi per un’urgenza. In seguito, dovendo fornire necessarie informazioni alla paziente relative all’uso del farmaco necessario per le cure post-operatorie, non si avvedeva del contatto telefonico lasciato dall’interessata e apposto all’interno della cartella clinica, ma telefonava al numero indicato sul frontespizio della stessa, numero utilizzato dal marito, e a questo riferiva di essere un’infermiera dell’Ospedale e che doveva parlare con la moglie per una terapia, senza aggiungere nient’altro.

L’Azienda sanitaria in questione, a seguito dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria comminata dal Garante della Privacy per l’illecito trattamento dei dati personali della paziente, proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Ravenna, il quale accoglieva l’opposizione ritenendo che la telefonata effettuata dall’operatrice sanitaria non configurava una comunicazione contenente dati concernenti la salute giuridicamente rilevanti ai fini sanzionatori, lesiva del principio di correttezza e di riservatezza.

Il Garante proponeva ricorso in Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost. e delle norme in materia di protezione dei dati e della riservatezza. 

La Suprema Corte, condividendo le doglianze del Garante, ritiene fondati i motivi in quanto il fatto stesso di comunicare l'esigenza di un trattamento sanitario e, quindi, l'esistenza di una "malattia" in senso lato - intesa dunque come situazione che renda necessario un trattamento sanitario - è un dato attinente alla salute: non occorre, cioè, a tal fine, che sia specificato di quale trattamento o di quale malattia si tratti (par. 2.2. ragioni della decisione), a nulla rilevando, pertanto, la genericità dell’informazione.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Rosa Signorella
Pubblicato il: Mercoledì, 11 Ottobre 2023 - Ultima modifica: Mercoledì, 29 Novembre 2023
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