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Corte di Cassazione – sez. I civ. – ord. 511/2024: PMA e fonti del diritto applicabili al caso concreto
8 gennaio 2024

La Cassazione, nella controversia sul riconoscimento dello status di genitrici di due donne che hanno avuto un figlio da PMA eterologa, ha stabilito che la legislazione applicabile al caso concreto è esclusivamente quella italiana.

Numero
511
Anno
2024

I fatti di causa

Il caso portato dinnanzi alla Corte vede come protagoniste due donne che si sono unite in matrimonio negli Stati Uniti d’America e successivamente, una delle due, si è sottoposta a fecondazione eterologa con seme di donatore anonimo e con il consenso della moglie in Danimarca.

A seguito di tale pratica di procreazione medicalmente assistita (PMA) e della nascita del figlio in Italia, le due donne chiedevano che nell’atto di nascita entrambe fossero riconosciute come genitrici e non solo la madre biologica. L'Ufficiale di Stato Civile aveva opposto il proprio rifiuto alla dichiarazione, poiché l’art. 250 c.c., in tema di riconoscimento della filiazione naturale, fa riferimento esclusivamente a genitori di sesso diverso.

A seguito del rifiuto dell’Ufficiale, dunque, le due donne decidevano di rivolgersi al Tribunale di Pisa al fine di accertare l'illegittimità del provvedimento, sostenendo che, sulla base della l.n. 40/2004 era possibile riconoscere la qualifica di genitore anche al coniuge omosessuale che presti il proprio consenso alla fecondazione eterologa dell'altro coniuge e chiedendo, nel contempo, che venisse applicata la legge del Wisconsin in quanto questa consentiva l’omogenitorialità a seguito di fecondazione eterologa.

Il Tribunale rigetta il ricorso in quanto, come sostenuto dal Sindaco, dalla Prefettura e dal Ministero dell’Interno costituitosi in giudizio, il Codice civile non consente il riconoscimento richiesto.

Rigettata in primo grado, le ricorrenti propongono la questione in Corte di appello nel giugno 2022. In tale sede, viene ritenuto applicabile il diritto del Wisconsin, Stato del quale è cittadina la madre biologica del minore. La Corte ritiene che in base all'art. 33 della l.n. 218/95, lo status di figlio si individua facendo riferimento alla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, alla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino al momento della nascita. Quindi, essendo la madre ed il bambino cittadini americani, potevano vedersi applicata la legge del Wisconsin. Infatti, secondo la normativa e la giurisprudenza americana, nel caso di PMA sono qualificati come genitori anche i componenti di una coppia omosessuale sposata.

La decisione della Corte

A settembre 2022, il Sindaco di Pisa, il Ministero dell’interno e la Prefettura di Pisa propongo ricorso per Cassazione. Dopo aver dichiarato l’ammissibilità del ricorso, la Corte si sofferma sulla ricerca delle fonti del diritto applicabili al caso concreto. In particolare, l’ordinamento italiano prevede un doppio binario a seconda che gli atti siano formati di fronte a un ufficiale italiano o che siano trascrizioni di atti stranieri. Nel primo caso gli atti possono essere formati solo secondo il diritto italiano, mentre nella seconda ipotesi la formazione degli atti può aversi con l’applicazione della legge del luogo o in applicazione della legge italiana quando gli stessi atti siano compiuti dinanzi alle autorità consolari o diplomatiche italiane, previo il necessario vaglio della non contrarietà all'ordine pubblico (d.P.R. 396/2000).

Il caso in esame riguarda la formazione di un atto di nascita richiesto all'ufficiale di stato civile italiano. Quindi, dato il quadro normativo appena illustrato, è applicabile esclusivamente la normativa nazionale e non anche la legge del Wisconsin (punto 6.8). Da ciò consegue che il rifiuto dell’Ufficiale di Stato civile è legittimo, poiché egli è tenuto ad applicare la legge senza alcune discrezionalità. Inoltre, la Cassazione nota che la ricostruzione delle fonti operata dalla Corte di Appello è fuori dalle sue competenze e che è erroneo applicare l’art. 33 della l.n. 218/95 al caso concreto.

Per questi motivi la Cassazione, accoglie il ricorso sollevato e dichiara la legittimità del rifiuto del riconoscimento della genitorialità di entrambe le madri sul figlio nato da PMA.

Il testo dell’ordinanza è disponibile nel box download.

Sibilla Pianta
Pubblicato il: Lunedì, 08 Gennaio 2024 - Ultima modifica: Lunedì, 12 Febbraio 2024
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