La Corte di Cassazione, nei casi di maternità surrogata, ha negato l’automatica trascrivibilità del provvedimento straniero che indichi quale genitore del bambino il cd. genitore intenzionale.
Corte di Cassazione - sez. I civ. - ord. 85/2024: Riconoscimento del padre d'intenzione nell’atto di nascita a seguito di maternità surrogata
3 gennaio 2024
Fatti di causa
A.A. e B.B. avevano contratto matrimonio a New York nel 2013 e nel 2017 erano nati due bambini con maternità surrogata utilizzando il materiale genetico di B.B. Tuttavia, nell’atto di nascita trascritto in Italia risultava come genitore solo B.B. e non anche A.A. La coppia si rivolgeva quindi al Sindaco del Comune di Trapani per chiedere la rettifica dell’atto di nascita dei due bambini, in modo che venisse aggiunto A.A. come secondo genitore. Tuttavia, il Sindaco respingeva la richiesta della coppia, costringendo così A.A. e B.B. a percorrere la via giurisdizionale.
Il Tribunale di Trapani accoglie la richiesta dei ricorrenti e dispone la rettifica dell’atto di nascita dei due bambini aggiungendo il secondo genitore.
La Corte di Appello di Palermo, dietro ricorso del Sindaco, accoglie la posizione del ricorrente e quindi rigetta l’opposizione al provvedimento (contrariamente alla decisione nel grado precedente) e dunque la controversia, su iniziativa di A.A. e B.B., arriva dinnanzi alla Corte di Cassazione.
La decisione della Corte
I ricorrenti lamentano la violazione di diversi principi costituzionali, tra cui la violazione dei diritti del nascituro (la Convenzione sui diritti del fanciullo sancisce il principio del “best interest of the child”) e dei diritti della famiglia (infatti nella sent. Corte Cost. 162/14 viene dichiarato che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia»). Inoltre, secondo i ricorrenti, gli organi statali sono chiamati solamente a valutare se l'attribuzione della genitorialità a due padri grazie all'atto di nascita straniero produrrebbe effetti contrari all'ordine pubblico, escludendo qualsiasi valutazione nel merito.
La Corte di Cassazione tratta i motivi congiuntamente e rigetta la questione sollevata dai ricorrenti, richiamandosi alla precedente pronuncia a SS.UU. (n. 38162/2022) con cui si era affermata la non trascrivibilità dell’originario atto di nascita redatto all’estero in cui vengono indicati entrambi i genitori (il genitore d’intenzione e il padre biologico) a seguito di maternità surrogata. A detta della Cassazione, la maternità surrogata «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane» (par. 3.2.). Pertanto, il provvedimento giurisdizionale straniero (e, di conseguenza l’originario atto di nascita) che indichi il genitore di intenzione quale genitore originario del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione, non è automaticamente trascrivibile in Italia.
Il diritto fondamentale del minore nato all’estero mediante maternità surrogata al riconoscimento del legame sorto in forza del rapporto affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione è garantito, nel nostro ordinamento, attraverso l’istituto dell’adozione. Infatti, la via del riconoscimento giurisprudenziale dei provvedimenti stranieri non è percorribile per due motivi: il primo è l’assoluto divieto legislativo di surrogazione di maternità (previsto dall'art. 12, comma 6, della L. n. 40 del 2004), il secondo è che al giudice non è consentita una scelta discrezionale e valutabile caso per caso riguardante la violazione della dignità della donna che è legislativamente tutelata (punto 3.2).
In conclusione, il ricorso va rigettato poiché la decisione impugnata risulta conforme ai principi menzionati ed è immune dai vizi denunciati dai ricorrenti.
Il testo della sentenza è disponibile al box download.