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Corte di Cassazione - sez. I civ. - sent. 19599/2016: la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di due donne nato da PMA in Spagna non viola l’ordine pubblico
21 giugno 2016

Secondo la Corte di cassazione la trascrizione non comporta una violazione dell’ordine pubblico ed è funzionale a preservare il preminente interesse del minore.

Numero
19599
Anno
2016

La Corte di cassazione è stata chiamata a stabilire se la trascrizione dell’atto di nascita del figlio di due donne concepito mediante PMA in Spagna contrasti o meno con l’ordine pubblico (d.p.r. n. 396 del 2000, art 18; L. 218/1995, art 65).

Dal certificato di nascita del minore risultano due madri, una spagnola e una italiana, una che lo ha partorito e l’altra che ha donato gli ovuli necessari per il concepimento.

La Cassazione nel confermare la sentenza della Corte d'appello di Torino ha sottolineato come oggi la concezione di ordine pubblico debba essere letta in ottica internazionale, quindi facendo riferimento non solo ai principi fondamentali enunciati nella Costituzione, ma anche a quelli contenuti nei trattati fondativi dell’UE, nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e nella CEDU.

Alla luce di ciò, la Cassazione ha affermato che “il riconoscimento e la trascrizione di un atto straniero, validamente formato in Spagna, nel quale risulti la nascita di un figlio da due donne, non contrastano con l’ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore nazionale non preveda o vieti il verificarsi di una simile fattispecie sul territorio italiano, dovendosi avere riguardo al principio, di rilevanza costituzionale primaria, dell'interesse superiore del minore, che si sostanzia nel suo diritto alla continuità dello statua filiationis, validamente acquisito all'estero” (punto 8.4).

Inoltre, non si può opporre al riconoscimento dell’atto di nascita l’esistenza di un principio costituzionale di ordine pubblico che impedisce alle coppie dello stesso sesso di accogliere e generare figli. Una limitazione di questo tipo si pone in contrasto con la fondamentale e generale libertà delle persone di autodeterminarsi e di formare una famiglia senza discriminazioni rispetto alle coppie formate da persone di sesso diverso (punto 12.1).

Nel box download il testo integrale della sentenza.

Francesca Rigo
Pubblicato il: Martedì, 21 Giugno 2016 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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