La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 9 anni e 4 mesi comminata a un uomo accusato di aver ucciso la moglie: l’uomo, imputato di omicidio aggravato, aveva confessato, dieci giorni a seguito dell’accaduto, di aver colpito la moglie con una coltellata, dopo aver tentato di ucciderla con una elevata dose di sedativo (Lexotan).
Corte di Cassazione - sez. I pen. - sent. 1298/2016 : eutanasia e omicidio volontario
31 marzo 2016
Con il ricorso alla Corte di Cassazione l’imputato chiedeva l’applicazione dell’attenuante “per aver agito per motivi di particolare valore sociale” (art. 62, co. 1, c.p.), essendo stato mosso dalla “finalita' altruistica di porre fine alle atroci sofferenze della consorte", affetta da almeno dieci anni da una grave forma di artrite reumatoide e bloccata a letto.
Secondo la lettura della Cassazione i motivi di particolare valore sociale "devono corrispondere a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività ed intorno ai quali si realizzi un diffuso consenso". Deve trattarsi "di principi generalmente approvati dalla società, in cui agisce chi tiene la condotta criminosa ed in quel determinato momento storico, appunto per il loro valore morale o sociale particolarmente elevato, in modo da sminuire l'antisocialità dell'azione criminale".
Le "discussioni tuttora esistenti sulla condivisibilità dell'eutanasia sono sintomatiche della mancanza di un suo attuale apprezzamento positivo pubblico, risultando anzi larghe fasce di contrasto nella società italiana contemporanea: non ricorre pertanto la generale valutazione positiva da un punto di vista etico-morale, condizionante la qualificazione del motivo come di particolare valore morale e sociale".
I giudici escludono anche si possa inquadrare il fatto nella previsione relativa all’omicidio del consenziente, poiché non era emersa "un'incontestata e perdurante intenzione della donna di essere uccisa dal marito", circostanza "peraltro ritenuta incompatibile dalla Corte di merito perché contraria al credo religioso - mormone - della coppia".
Nel box download il testo della sentenza (fonte: ConsultaOnLine).