La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo, condannato in secondo grado per rapina. La doglianza verteva sulle modalità di prelievo delle tracce biologiche, acquisite senza il consenso dell’imputato.
Corte di Cassazione - sez. II pen. - sent. 33076/2014: prelievo DNA senza consenso dell’imputato
9 maggio 2014
Numero
33076
Anno
2014
L’imputato presentava ricorso contro la sentenza di condanna della Corte d’appello di Brescia, deducendo la violazione dell’art. 606 cpp: le tracce biologiche utilizzate per la comparazione del DNA sarebbero state prelevate senza le garanzie del contraddittorio, in violazione dell’art. 13 Cost.
Secondo la Corte i motivi del ricorso sono infondati. La mancanza di una espressa previsione di una norma che stabilisca casi e modalità per il prelievi ematici coattivi non esclude il prelievo di altri reperti biologici, con modalità non invasive e non lesive dell’integrità personale.
Il testo della sentenza è disponibile nel box download (fonte: guida al diritto).
Lucia Busatta
Pubblicato il: Venerdì, 09 Maggio 2014 - Ultima modifica: Venerdì, 07 Giugno 2019