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Corte di Cassazione - sez. III civ. - ord. 20885/2018: responsabilità medica, danni alla salute e lesione del consenso informato
29 gennaio 2018

La Cassazione ha chiarito, in tema di responsabilità medica, la distinzione tra danni alla salute e danni derivanti dalla lesione del principio del consenso informato.

Numero
20885
Anno
2018

La vicenda verte sulla domanda per risarcimento danni presentata da un paziente che, in seguito ad un intervento per una riduzione dell'ipermetropia, aveva avuto un peggioramento della vista. Il paziente chiedeva anche l’accertamento della responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo di consentire il formarsi in capo al paziente del consenso informato.

Il ricorso in Cassazione verte principalmente sull’accertamento della responsabilità del medico per violazione del principio del consenso informato, che si distingue dal danno alla salute del paziente.

La Corte precisa che, in tema di responsabilità medica, “vanno tenuti distinti i casi in cui dalla lesione del diritto al consenso informato si siano verificate delle, pur incolpevoli, conseguenze lesive per la salute del paziente asseritamente discendenti dal trattamento sanitario […] (danno alla salute), dai casi in cui il paziente faccia valere esclusivamente la diversa lesione del proprio diritto all'autodeterminazione in sé e per sé considerato […]. Solo nella prima delle ipotesi citate, (risarcibilità del consenso informato in quanto ne è derivato danno alla salute) il danno sarà risarcibile nella misura in cui il danneggiato alleghi e provi, anche presuntivamente, che se compiutamente informato avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia, perché in questo modi viene fornita la prova del nesso causale tra la mancanza di un consapevole consenso e il danno alla salute verificatosi a seguito della sottoposizione all'operazione”.

Quanto, invece, alla lesione del diritto all’autodeterminazione, secondo la Cassazione tale danno non è incondizionatamente risarcibile. Trattandosi di un danno non patrimoniale, esso deve varcare la soglia della gravità dell’offesa affinché il giudice possa determinare il danno in via equitativa e il paziente deve dimostrare l’esistenza di pregiudizi riconducibili al trattamento.

Il testo della sentenza è disponibile nel box download.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Lunedì, 29 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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