La Corte di Cassazione ha affermato che l’obbligo del consenso informato costituisce legittimazione e fondamento del trattamento sanitario e, in caso di mancanza o difetto di un valido consenso informato, l’intervento del medico è illecito, anche quando è compiuto nell’interesse del paziente.
Corte di Cassazione - sez. III civ. – sent. 16503/2017: la violazione dell'obbligo di consenso informato comporta risarcimento del danno
5 maggio 2017
La ricorrente principale lamenta esserle derivate lesioni da un intervento chirurgico e chiede al Tribunale di Como il risarcimento del danno per non essere stata adeguatamente informata circa la natura e le conseguenze dell’intervento in quanto, in presenza di una più completa informazione, ella non si sarebbe sottoposta ad esso.
L’obbligo del consenso informato infatti ha ad oggetto l’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento e circa la possibilità di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente; in particolare, il medico deve informare il paziente sulla natura dell’intervento, sulla portata dei possibili o probabili risultati e sulle implicazioni verificabili.
La Corte d’appello riconosce il risarcimento del danno in favore della paziente.
A seguito del ricorso in Cassazione, la Corte ha affermato non essere corretta la tesi dei ricorrenti in base alla quale l’inadempimento dell’obbligo informativo si avrebbe solo nel caso di allegazione e prova, da parte del paziente, di un suo probabile rifiuto dell’intervento in caso di avvenuta adeguata informazione. La Corte sottolinea che l’acquisizione del consenso informato è una prestazione diversa rispetto a quella dell’intervento medico; si tratta di due diritti distinti, il consenso informato in particolare attiene all’autodeterminazione del paziente, che deve essere libera e consapevole.
Infatti il danno-evento è rappresentato dall’esecuzione dell’intervento sul corpo del paziente senza la previa acquisizione del suo consenso, dunque una condotta omissiva seguita da una condotta commissiva. Il danno-conseguenza è invece rappresentato dal pregiudizio che la mancata acquisizione del consenso ha determinato sulla sfera della persona del paziente.
Il paziente che lamenta l’incompletezza del consenso informato e quindi l’inadempimento dell’obbligo del medico di fornire le informazioni dovute, deve allegare implicitamente il danno che è la conseguenza della carenza di un quadro informativo completo.
Pertanto la Corte ritiene che onere della paziente è quello di allegare e provare l’incompletezza o inadeguatezza dell’informazione ricevuta prima di sottoporsi all’operazione.
A questo link il testo della sentenza (fonte: quotidiano sanità) disponibile anche nel box download.