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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 16892/2019: danno da mancata acquisizione del consenso informato
25 giugno 2019

La Corte di Cassazione ha stabilito che l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento medico e di conseguenza la mancanza di consenso informato del paziente è una fonte di responsabilità ulteriore e autonoma rispetto a quella derivante dall’errata esecuzione della prestazione medica. 

Numero
16892
Anno
2019

I genitori di una bambina facevano ricorso in Cassazione chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla nascita della figlia affetta da una malformazione «per la mancata rilevazione della situazione di aplasia del feto durante gli esami ecografici».

Con il primo motivo di ricorso i genitori della bimba lamentavano il fatto che la Corte d’Appello avesse considerato esclusivamente il danno da nascita indesiderata, che rappresentava solo una delle loro richieste risarcitorie; essi erano infatti intenzionati a far valere anche i danni da invalidità temporanea totale e parziale e da invalidità permanente, nel loro aspetto biologico patrimoniale ed extrapatrimoniale, derivanti dalla omessa diagnosi della malformazione della bambina che fino al momento della nascita era invece stata ritenuta perfettamente sana. Si afferma che tali danni «considerati nel loro complesso (…) devono essere tenuti distinti, quanto al loro nesso eziologico proprio, da quelli da nascita indesiderata». I ricorrenti chiedevano dunque il risarcimento dei danni derivanti, oltre che dalla “nascita indesiderata”, anche dalla “mancata informazione” circa la patologia da cui era affetta la bimba. 

La Corte di Cassazione riconosce che si tratta in questo caso di due diritti distinti, poiché l'acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell'intervento medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell'eventuale responsabilità risarcitoria. In particolare, il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all'espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico (Corte Cost., 23/12/2008, n. 438), e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente; il trattamento medico terapeutico ha riguardo alla tutela del diritto fondamentale alla salute. 

Ne consegue che la mancata acquisizione del consenso informato del paziente costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento medico: di conseguenza, in ragione della diversità dei diritti pregiudicati (rispettivamente, il diritto all'autodeterminazione nelle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica), i ricorrenti hanno diritto al risarcimento del danno derivante dalla mancata informazione e al risarcimento del danno per l'errata esecuzione dell’intervento medico.

La Corte conclude che «attesa la generale e comprensiva formulazione della domanda di ristoro di tutti i danni subiti» i giudici di merito avrebbero dovuto valutare ai fini del risarcimento l’avvenuta «violazione di un diritto altro e diverso da quello all’esecuzione della prestazione medica» che ha avuto come conseguenza «l’impossibilità di prepararsi psicologicamente e, se del caso, anche materialmente all'arrivo di un figlio menomato».

Veronica Lorenzato
Pubblicato il: Martedì, 25 Giugno 2019 - Ultima modifica: Lunedì, 02 Settembre 2019
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