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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 19220/2013: consenso informato
20 agosto 2013

La Cassazione ha annullato una sentenza della Corte d'appello di Roma che rigettava la domanda di risarcimento danni presentata da un paziente, peggiorato nella vista dopo un intervento con il laser agli occhi.

Numero
19220
Anno
2013

Il primo motivo del ricorso sollevato dal ricorrente riguarda l'omesso esame da parte della Corte di merito di un punto della controversia, consistente nella mancata rilevazione degli errori del chirurgo prima, durante e dopo l'operazione.

Nella fase anteriore all'intervento, il chirurgo avrebbe omesso di ottenere un pieno consenso informato da parte del paziente, nonché i preventivi esami di laboratorio necessari prima dell'operazione chirurgica. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello abbia evidenziato che «vi sarebbe stata da parte del chirurgo una informazione dei benefici, delle modalità d'intervento, della eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e dei rischi prevedibili in sede operatoria avendo lo stesso [ricorrente] rappresentato in citazione "di aver sottoscritto il foglio contenente l'informativa relativo all'intervento oculistico", senza tuttavia considerare che tale foglio non era stato mai allegato agli atti del giudizio».

La doglianza verte sull'impossibilità di configurare quello prestato come consenso cosciente, nonostante la Corte di merito avesse ritenuto che il paziente (il quale svolge l'attività di avvocato) avesse coscientemente valutato tutte le conseguenze dell'intervento chirurgico prima di firmare il modulo del consenso. Il ricorrente sottolinea infatti che «gli fu fatto sottoscrivere da una segretaria, nella penombra di una sala d'aspetto, un foglio prestampato senza che nulla gli fosse stato comunicato in relazione alla possibilità di un esito negativo dell'intervento, con conseguente limitazione della vista». Tale circostanza esclude che si sia in presenza di un consenso informato e globale che possa far dedurre che il paziente abbia operato una scelta consapevole; l'obbligo di informazione, inoltre, assume un contenuto autonomo rispetto all'obbligo principale della prestazione operatoria e va compreso tra gli obblighi di prestazione del chirurgo».

Di seguito i passaggi principali della sentenza; nel box download il testo completo (fonte: il Sole 24 ore Sanità).

Secondo la Cassazione, l'inadempimento da parte del sanitario dell'obbligo di richiedere il consenso informato al paziente costituisce violazione del diritto inviolabile all'autodeterminazione (articoli 2 e 3 Cost., e articolo 32 Cost., comma 2). «Come evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 438 del 2008, il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell'articolo 2 della Carta costituzionale, che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli articoli 13 e 32 della medesima Carta, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la libertà personale è inviolabile", e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge". Afferma, inoltre, il Giudice delle leggi che numerose norme internazionali prevedono la necessità del consenso informato del paziente nell'ambito dei trattamenti medici (v. articolo 24 della Convenzione sui diritti del fanciullo, firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con Legge 27 maggio 1991, n. 176; articolo 5 della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con Legge 28 marzo 2001, n. 145; articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000). […] Il diritto al consenso informato trova altresì fondamento, oltre che nell'articolo 31 del Codice deontologico del giugno del 1995 […] soprattutto nell'a priori della dignità di ogni essere umano, che ha trovato consacrazione anche a livello internazionale nell'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione sulla biomedicina del 12 gennaio 1998, n. 168 (v. Cass. 26 luglio 2007, n. 16543)».

«La responsabilità del sanitario per violazione dell'obbligo del consenso informato discende a) dalla condotta omissiva tenuta in relazione all'adempimento dell'obbligo di informazione in ordine alle prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente sia sottoposto; e b) dal verificarsi – in conseguenza dell'esecuzione del trattamento stesso, e, quindi, in forza di un nesso di causalità con essa – di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente. Non assume, invece, alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito per violazione del consenso informato, la circostanza che il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno. Sotto tale profilo, infatti, ciò che rileva è che il paziente, a causa del deficit di informazione non sia stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni, consumandosi, nei suoi confronti, una lesione di quella dignità che connota l'esistenza nei momenti cruciali della sofferenza, fisica e psichica (v. Cass. 27 novembre 2012, n. 20984; Cass. 28 luglio 2011, n. 16543)».

Il consenso prestato dal paziente deve essere sempre completo, effettivo e consapevole ed è onere del medico provare di aver adempiuto tale obbligazione. Con riguardo ai caratteri del consenso, la Cassazione precisa che esso deve essere personale, specifico ed esplicito, reale ed effettivo, nonché attuale (nei casi in cui sia possibile). Con riguardo al caso di specie, si afferma che è irrilevante la qualità del paziente al fine di stabilire se vi sia stato o meno consenso informato, potendo essa incidere solo sulle modalità di informazione: l'informazione deve essere infatti trasmessa dal medico al paziente in modo adeguato al suo livello culturale, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 20 Agosto 2013 - Ultima modifica: Mercoledì, 05 Giugno 2019
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