La Corte di Cassazione, sez. III civ., con sentenza del 12 settembre 2013, n. 20904, ha ritenuto che la responsabilità del medico non possa essere esclusa per il fatto di aver agito facendo affidamento sull'indirizzo suggerito in sede di anamnesi dalle dichiarazioni del paziente.
Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 20904/2013: responsabilità medica non esclusa da dichiarazioni del paziente
12 settembre 2013
I fatti: il paziente si era recato ripetutamente in ospedale riferendo un trauma accidentale al fianco sinistro ottenendo cure a base di antidolorifici. Dopo numerosi accessi e un sensibile peggioramento delle condizioni di salute del paziente i medici avevano esteso i controlli alla zona inguinale, rilevando la presenza di una scheggia di legno. Lo stato d’infezione, ormai non dominabile, ha portato l’uomo alla morte.
I medici, assolti in un primo momento, sono stati condannati dalla Cassazione che ha ritenuto che “Una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettivamente esistente in capo al paziente, almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata al sanitario, che deve condurla in modo pieno e senza fidarsi dell'indirizzo che può avergli suggerito la dichiarazione resa in sede di anamnesi dal paziente, integrando un diverso operare una mancanza palese di diligenza, con la conseguenza che deve escludersi che l'incompletezza o reticenza sotto il profilo indicato delle informazioni sulle sue condizioni psico-fisiche, se queste sono accertatali dal sanitario e/o dalla struttura attraverso l'esecuzione accurata secondo la lex artis della prestazione iniziale del rapporto curativo, non può essere considerata ragione giustificativa per l'applicazione della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c.”.
A questo link il testo della sentenza (fonte: quotidianosanita.it).