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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 2369/2018: condizioni per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla mancanza di consenso informato
31 gennaio 2018

In presenza di un atto terapeutico necessario e correttamente eseguito in base alle regole dell'arte, ove manchi un’adeguata informazione al paziente, il medico può essere chiamato a risarcire il danno solo se il paziente dimostri che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l’intervento, ovvero avrebbe ottenuto la necessaria preparazione per affrontare il periodo post-operatorio.

Numero
2369
Anno
2018

Ad una paziente, ricoverata per gravidanza a termine, era stata effettuata la legatura e sezione delle tube a seguito di un parto mediante taglio cesareo. La stessa era venuta a conoscenza di tale intervento solo a distanza di due anni dal parto, nel corso di una visita ginecologica.

La paziente, riportando che le sue condizioni al momento del ricovero risultavano soddisfacenti, aveva richiesto il risarcimento di tutti i danni da essa subiti a causa dell’intervento di legatura delle tube in quanto esso era stato svolto “senza il suo consenso e senza che fossero intervenute, nel corso dell’operazione, complicanze tali da giustificare clinicamente un intervento di sterilizzazione d’urgenza”. Dall’altro lato, l’Asl e il medico responsabile dell’intervento avevano affermato che le condizioni della signora, già sottoposta in precedenza ad intervento di taglio cesareo, erano tali da consigliare di evitare una terza ed ulteriore gravidanza; affermavano, inoltre, che la paziente era stata resa edotta delle sue condizioni e che la stessa aveva prestato il proprio consenso, sebbene non nella forma scritta, con affermazione di assoluto ed incondizionato affidamento alle competenze dell’operatore.

Il Tribunale di Rossano aveva dichiarato la responsabilità del medico per aver eseguito l’intervento di legatura e sezione delle tube sulla paziente senza il preventivo consenso della stessa. La Corte di appello aveva confermato la sentenza di primo grado.

La Corte di Cassazione, riportando precedenti pronunce, ribadisce in primo luogo che “il diritto al consenso informato del paziente, in quanto diritto irretrattabile della persona, va comunque e sempre rispettato dal sanitario, a meno che non ricorrano casi di urgenza, rinvenuti a seguito di un intervento concordato e programmato, per il quale sia stato richiesto ed ottenuto il consenso, e tali da porre in gravissimo pericolo la vita della persona (…) o si tratti di trattamento sanitario obbligatorio”.

A seguito di tale precisazione, la Corte chiarisce che “il paziente che chieda il risarcimento anche del danno da lesione della salute che si sia verificato per le non imprevedibili conseguenze di un atto terapeutico, necessario e correttamente eseguito secundum legem artis, ma tuttavia compiuto senza la preventiva informazione del paziente circa i suoi possibili effetti pregiudizievoli e dunque senza un consenso consapevolmente prestato, deve necessariamente allegare (…) che egli avrebbe rifiutato quel determinato intervento se fosse stato adeguatamente informato, allegando ancora che, tra il permanere della situazione patologica in atto e le conseguenze dell'intervento medico, avrebbe scelto la prima situazione, ovvero che, debitamente informato, avrebbe vissuto il periodo successivo all'intervento con migliore e più serena predisposizione ad accettarne le eventuali conseguenze”. Dunque, “se il paziente avesse comunque e consapevolmente acconsentito all'intervento, dichiarandosi disposto a subirlo qual che ne fossero gli esiti e le conseguenze, anche all'esito di una incompleta informazione (…), sarebbe insussistente il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e la lesione della salute”.

Con specifico riguardo al riparto degli oneri probatori gravanti sulle parti, la Corte ribadisce che “il consenso del paziente all'atto medico non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un'adeguata informazione, anch'essa esplicita; presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato prestato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico”.

Nel box download il testo della sentenza.

Francesca Bordignon
Pubblicato il: Mercoledì, 31 Gennaio 2018 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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