La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per il medico che non ha agito con la diligenza richiesta dalla sua professione: il dermatologo infatti ha trascurato i sintomi e non ha disposto esami più approfonditi. Questa condotta ha comportato un ritardo, nella diagnosi e nella cura della malattia, tale da determinare la morte del paziente.
Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 26517/2017: il paziente non deve provare la colpa del medico, è il professionista che deve provare di aver agito con diligenza
13 settembre 2017
Il tribunale di Viterbo aveva condannato il dermatologo che non si era avvisto della malattia del paziente. Il medico infatti aveva consegnato un referto nel quale escludeva la presenza di neoplasie, mentre la malattia, un tumore, si era aggravata fino a portare il paziente alla morte.
I congiunti hanno chiesto la condanna del dermatologo per negligenza e imperizia.
Il convenuto si è difeso affermando che il paziente non presentava i sintomi della malattia, ma solamente un’escoriazione e l’unico intervento da lui eseguito è stata la sutura di tale escoriazione; egli non ha prodotto alcun referto medico e dopo l’intervento sopracitato non ha avuto più occasione di visitare il paziente.
Il tribunale di Viterbo ha accolto la domanda e condannato il dermatologo al risarcimento dei danni.
Dopo il rigetto del ricorso da parte della Corte di appello di Roma, la sentenza è stata impugnata in Cassazione.
Il ricorrente affermava che la Corte d’appello:
- non avesse esaminato il decisivo ritardo diagnostico dei medici che dopo di lui si occuparono del caso,
- avesse violato il riparto dell’onere della prova poiché spettava agli attori dimostrare che l’escoriazione del paziente avrebbe già potuto indicare la gravità della situazione patologica,
- non avesse dato il giusto peso al referto prodotto in processo e da lui disconosciuto.
La Corte rigetta il ricorso:
In tema di responsabilità medica non spetta all’attore provare la colpa, egli devo solo allegarla, è compito del professionista dimostrare di aver agito con diligenza e perizia; anche un eventuale concorso di altri medici intervenuti successivamente non diminuisce la responsabilità in capo al ricorrente.
La colpa non può essere esclusa disconoscendo semplicemente il referto istopatologico:
- se il referto è stato eseguito il dermatologo è in colpa per non aver compreso la gravità della malattia,
- se invece tale referto non esiste il medico è comunque in colpa per non aver disposto esami più approfonditi.
Nel box download il testo della sentenza.