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Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 27751/2013: consenso informato
8 ottobre 2013

La III sezione civile della Cassazione si è pronunciata sul contenuto dell'informazione che il medico è tenuto a dare al paziente per acquisire il suo consenso informato. L'informazione, in rispetto del principio di autodeterminazione del paziente, deve essere completa e non rileva, ai fini della sussistenza dell'illecito, se l'intervento sia stato eseguito correttamente o meno.

Numero
27751
Anno
2013

I genitori di una bambina morta in seguito ad un intervento di tonsillectomia convenivano l'azienda ospedaliera per responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 1218 cc per aver omesso di prestare le dovute informazioni sui rischi connessi all'operazione e sulle possibili complicanze post- operatorie.

Il Tribunale di primo grado condannava l'ospedale al risarcimento del danno morale subito dagli attori, quali genitori della vittima, per la mancata acquisizione del consenso informato. La Corte d'Appello respingeva invece la domanda attrice e condannava gli appellati a restituire il risarcimento ricevuto.

I genitori presentavano quindi ricorso in Cassazione.

Fra i motivi, sottolineavano la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 13 e 32, co. 2, Cost. e dell'art. 33 della l. n. 833/1978 da parte del giudice di secondo grado che aveva escludo l'obbligo di informazione al paziente da parte del personale sanitario circa un evento eccezionale del genere di quello poi verificatosi. Inoltre, la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente motivato sul fatto che dalla cartella clinica non emerga alcuna documentazione comprovante l'avvenuta informazione sui rischi dell'intervento .

Secondo la Corte di Cassazione, «la finalità dell'informazione, che il medico è tenuto a dare, è quella di assicurare il diritto all'autodeterminazione del paziente, in quanto, senza il consenso informato, l'intervento del medico è - al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità - sicuramente illecito, anche quando sia nell'interesse del paziente».

In mancanza del rispetto dell'obbligo di informazione, si configura una responsabilità per violazione dell'obbligo del consenso informato, in sé e per sé, non assumendo alcuna influenza, ai fini della sussistenza dell'illecito, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno.

«L'obbligo di informazione, che deve essere particolarmente dettagliato al fine di garantire lo scrupoloso rispetto del diritto di autodeterminazione del paziente, non si estende ai soli rischi imprevedibili, ovvero agli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l'id quod plerumque accidit, in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento chirurgico e l'evento lesivo ». Il sanitario ha l'obbligo di fornire al paziente tutte le informazioni scientificamente possibili sull'intervento chirurgico. In particolar modo, «non è consentito rimettere all'apprezzamento del sanitario, in forza di un mero calcolo statistico, la valutazione se rendere il paziente edotto o meno dei rischi, anche ridotti, che possano incidere sulle sue condizioni fisiche o, addirittura, sul bene supremo della vita. Infatti, deve essere riservata al paziente, unico titolare del bene che è oggetto di pericolo per effetto del trattamento operatorio, ogni valutazione comparativa del bilancio rischi-vantaggi, specialmente quando il male da estirpare non sia particolarmente grave, l'intervento operatorio non sia particolarmente urgente, ed i rischi connessi ad esso siano presenti anche se statisticamente eccezionali e di scarso rilievo ».

Il testo completo della sentenza è disponibile nel box dowload.

Lucia Busatta
Pubblicato il: Martedì, 08 Ottobre 2013 - Ultima modifica: Giovedì, 06 Giugno 2019
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