Vai menu di sezione

Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent. 6093/2013: la difficoltà della diagnosi non esclude profili di negligenza
23 gennaio 2013

La colpa del medico non può essere esclusa dal giudice perché la particolare difficoltà della diagnosi renderebbe scusabile un eventuale errore. Anche nei casi particolarmente complessi, infatti, eventuali profili di imprudenza e negligenza devono essere valutati e possono costituire fonte di responsabilità contrattuale.

Numero
6093
Anno
2013

La Cassazione ha dunque accolto il ricorso di una paziente a cui era stato erroneamente diagnosticato un cancro e che era stata conseguentemente sottoposta alle cure del caso.

Il medico era stato assolto dalla Corte di merito “sia per la rarità di quelle neoplasie, sia per la possibilità di confondimento diagnostico”. La Suprema corte ha tuttavia chiarito che: “La limitazione di responsabilità professionale del medico-chirurgo ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell’art. 2236 c.c., attiene esclusivamente alla perizia, per la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, con esclusione dell’imprudenza e della negligenza”.

Anche nei casi di speciale difficoltà, il medico risponde dei danni causati per negligenza o imprudenza.

Con la stessa pronuncia la Cassazione ha inoltre chiarito che il primario ha un ruolo essenziale nel vigilare sulla esatta programmazione e somministrazione delle terapie, nel prevenire errori ed intervenire in caso di emergenza, avendo «la responsabilità dei malati della divisione» ed essendo dunque «obbligato ad assumere informazioni precise sulle iniziative intraprese dagli altri medici cui il paziente sia stato affidato, indipendentemente dalla responsabilità degli stessi».

Nel box download il testo della pronuncia.

Marta Tomasi
Pubblicato il: Mercoledì, 23 Gennaio 2013 - Ultima modifica: Lunedì, 03 Giugno 2019
torna all'inizio