La terza sezione civile della Corte di Cassazione ha dichiarato che «il risarcimento del danno c.d. da nascita indesiderata, derivante dall’errore del medico che, non rilevando malformazioni congenite del concepito, impedisca alla madre l’esercizio del diritto di interruzione della gravidanza, spetta non solo ai genitori, ma anche ai fratelli».
Corte di Cassazione - sez. III civ. - sent.16754/2012: risarcimento del danno da nascita indesiderata per errore medico
2 ottobre 2012
«Nel caso in cui il medico ometta di segnalare alla gestante l'esistenza di più efficaci test diagnostici prenatali rispetto a quello in concreto prescelto, impedendole così di accertare l'esistenza di una malformazione congenita del concepito, quest’ultimo, ancorché privo di soggettività giuridica fino al momento della nascita, una volta venuto ad esistenza ha diritto, fondato sugli art. 2, 3, 29, 30 e 32 Cost., ad essere risarcito da parte del sanitario del danno consistente nell’essere nato non sano, rappresentato dall'interesse ad alleviare la propria condizione di vita impeditiva di una libera estrinsecazione della personalità».
La decisione si basa sulla mancata informazione, da parte del personale sanitario, dell’attendibilità dei test effettuati durante la gravidanza rispetto ad eventuali malattie genetiche del feto , in relazione all'espressa intenzione di non voler portare a termine la gravidanza in caso di tali anomalie (il .pdf completo della sentenza è disponibile nel box download – fonte: www.cortedicassazione.it).
La Suprema Corte ha rilevato che l'oggetto del rapporto medico-paziente era, nel caso di specie, «un accertamento doppiamente funzionale alla diagnosi di malformazioni fetali e (condizionalmente al suo risultato positivo) all’esercizio del diritto di aborto». La responsabilità del medico, in questo caso, non si estende soltanto all’omessa diagnosi, ma anche alla violazione del diritto all’autodeterminazione della donna (riguardo all'interruzione della gravidanza).
La responsabilità sanitaria per omessa diagnosi di malformazioni fetali e conseguente nascita indesiderata va estesa, oltre che alla madre, anche al padre e ai fratelli e sorelle del neonato. Quanto a questi ultimi il danno è consistente, secondo la Suprema Corte, anche «nella inevitabile, minor disponibilità dei genitori nei loro confronti in ragione del maggior tempo necessariamente dedicato al figlio affetto da handicap, nonché nella diminuita possibilità di godere di un rapporto parentale con i genitori stessi costantemente caratterizzato da serenità e distensione; le quali appaiono invece non sempre compatibili con lo stato d’animo che ne informerà il quotidiano per la condizione del figlio meno fortunato; consci – entrambi i genitori – che il vivere una vita malformata è di per sé una condizione esistenziale di potenziale sofferenza, pur senza che questo incida affatto sull’orizzonte di incondizionata accoglienza dovuta ad ogni essere umano che si affaccia alla vita qual che sia la concreta situazione in cui si trova – principio cardine non di una sola, specifica morale, ma di una stessa ed universale Etica (e bioetica) della persona, caratterizzata dalla insostituibile centralità della coscienza individuale».
Con una lunga motivazione, che spazia dal diritto romano ai riferimenti di carattere comparato, senza tralasciare la ricostruzione degli orientamenti giurisprudenziali precedenti, la III sezione civile della Cassazione ha riconosciuto il diritto al risarcimento danni anche in capo al bambino, fondato sugli artt. 2, 3, 29, 30, 31 e 32 Cost.
Per un commento alla sentenza:
S. Rossi, Il nascituro quale oggetto di tutela. Brevi note su una sentenza-manifesto , in www.personaedanno.it (7 ottobre 2012).