Con sentenza depositata il 20/6/2011 la Suprema Corte ha stabilito che rientra nei doveri non solo del medico, ma anche dell’infermiere, quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da potere eventualmente porre le condizioni per un tempestivo intervento del medico.
Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 24573: doveri del medico e dell'infermiere in fase di convalescenza
13 maggio 2011
Alcuni medici e infermieri erano stati chiamati a rispondere del delitto di omicidio colposo per il decesso di un paziente ricoverato in seguito ad un incidente stradale.
Oltre alle contestazioni rivolte ai medici, per quanto qui interessa, al personale infermieristico era addebitato di non aver richiesto l'intervento del medico di reparto a fronte delle reiterate richieste di aiuto dei familiari e amici del paziente che era stato sottoposto a intervento chirurgico.
L'udienza preliminare si era conclusa con una dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti degli imputati "perché il fatto non sussiste".
Secondo il GUP di Trani, la responsabilità degli infermieri doveva essere esclusa
innanzitutto rilevando l’infondatezza dei "due presupposti" dell'accusa, cioè «la sussistenza dell'obbligo per gli infermieri di avvertire il medico di reparto di qualsiasi lamentela di parenti del paziente» e l'obbligo per gli stessi «di valutare e percepire le sintomatologie dei pazienti». Inoltre, «le funzioni di ausiliari del personale medico imputabili agli infermieri escludono che questi abbiano autonomia valutativa in ordine alla verifica della compatibilità del quadro clinico del paziente con l'intervento e le cure dei medici. Insomma, gli infermieri non rivestono la posizione di garanzia come prospettata nel capo di imputazione ed e arduo configurare un nesso di causalità tra l'evento morte del D. e le condotte ascritte ai medici», sicché «anche per gli imputati infermieri valgono le considerazioni in ordine alla carenza di prova di un nesso causale tra la loro condotta e l'evento morte, dovendo richiamarsi in proposito tutte le considerazioni medico-legali sopra analizzate».
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullato la sentenza e rinviato al Tribunale di Terni ritenendo «[d]el tutto improponibile giuridicamente […] l'assunto del giudicante teso ad escludere la sussistenza di una posizione di garanzia degli infermieri, che, oltre ad essere affermazione apodittica, fraintende completamente i principi applicabili nella subiecta materia». Secondo la Corte «[è] vero proprio il contrario, e cioè che, rientra nel proprium (non solo del sanitario, ma anche) dell'infermiere quello di controllare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, sì da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. Il ragionamento del giudicante, a tacer d'altro, finisce con il mortificare le competenze professionali di tale soggetto, che, invece, svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo, come detto, l'infermiere onerato di vigilare sul decorso post operatorio,
proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico. È evidente ancora l'equivoco del giudicante quando si sofferma sull’"autonomia valutativa" dell'infermiere, rispetto al sanitario, che dimostra, a fortiori, l'errore concettuale di giudizio: non è infatti in discussione (né lo potrebbe essere) una comparazione tra gli spazi valutativi e decisionali dell'infermiere rispetto al medico, ma solo l'obbligo per l'infermiere, anche solo in caso di dubbio ragionevole (qui, fondabile non foss'altro che per le reiterate indicazioni dei parenti), di chiamare l'intervento del medico di turno, cui poi compete la decisione ultima».
Nel box download il testo integrale della sentenza.