La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un medico condannato per omicidio colposo per la morte di un paziente deceduto per arresto cardiocircolatorio a seguito di un'occlusione intestinale. «Il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore».
Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 26966/2013: responsabilità del medico
19 aprile 2013
Un paziente, che si era da poco sottoposto ad un intervento di chirurgia intestinale a causa di una grave peritonite, in seguito ad alcune complicazioni post-operatorie, veniva sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico. Veniva in seguito dimesso, nonostante il quadro clinico non fosse completamente positivo e moriva di lì a pochi giorni.
I giudici di merito addebitavano all'imputato di aver concorso alle dimissioni del paziente: il medico avrebbe infatti omesso di tener conto del quadro clinico e sarebbe venuto meno all'obbligo di segnalare le ragioni che facevano apparire premature le dimissioni del paziente.
Secondo la Cassazione, «il medico che insieme al direttore del reparto compie attività sanitaria non può pretendere di essere sollevato da responsabilità ove ometta di differenziare la propria posizione, rendendo palesi i motivi che lo inducono a dissentire dalla decisione eventualmente presa dal direttore». Il medico ha il dovere primario di assicurare, sulla base della miglior scienza di settore, le migliori cure ed attenzioni al paziente.
Nel box download il testo della sentenza.