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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 28187/17: applicabilità della legge Gelli-Bianco
20 aprile 2017

La Cassazione Penale, sez. IV, ha chiarito che in ambito di responsabilità medica il rispetto delle linee guida -  normativa contenuta in legge 24/2017 (legge Gelli-Bianco) - non esclude la punibilità della condotta.

Numero
28187
Anno
2017

La Sez. IV, Cassazione penale si è pronunciata sull’ambito di applicabilità della cd. legge Gelli – Bianco (legge 24 marzo 2017, n.24) che, con la sua entrata in vigore, ha abrogato la previgente disciplina contenuta nel cd. decreto Balduzzi (decreto-legge 158/2012, convertito con modiche in legge 189/2012), delineando i criteri da adottare nella valutazione delle linee -  guida in ambito di responsabilità medica e , dopo una digressione sulle varie normative succedutesi, facendo luce sul problema di successione di leggi nel tempo.

La sentenza in esame ruota attorno alla condotta di un medico psichiatra, responsabile di un centro di salute mentale, al quale si contestava di aver contribuito al gesto omicidiario commesso da un paziente posto sotto la sua cura, nei confronti di un altro ricoverato.

Il medico, infatti, dopo aver posto in regime di libertà vigilata il paziente, aveva, a fronte di miglioramenti, deciso di ridurre la quantità di farmaci somministrati.

Ciò che gli si contestava era proprio di aver compiuto una scelta terapeutica erronea, che aveva portato alla commissione del reato da parte del soggetto che aveva in cura.

Nel definire i confini della posizione di garanzia rivestita dal medico, il giudice considera l’incidenza che le linee-guida hanno nella scelta del trattamento terapeutico più adeguato.

Si apre dunque la parte centrale della sentenza in cui si manifesta il contesto in cui la l. n. 24/2017 si inserisce.

Sino agli anni ’80 la punibilità a titolo colposo del medico derivava dall’impostazione civilistica ex art. 2236 c.c., dove si legge che “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.” 

Il “limite della colpa grave era riferito alla sola imperizia (mancato rispetto di regole tecniche riferite allo specifico settore), mentre rispetto alla negligenza e all’imprudenza si riteneva che la valutazione dell’attività del medico dovesse essere improntata a criteri di normale severità.”

La giurisprudenza di legittimità in seguito ha chiarito che la suddetta disposizione non può essere impiegata in ambito penalistico, dove per la valutazione della responsabilità del medico è indifferente la gradazione della colpa, e si considera invece il comportamento che sarebbe richiesto in virtù del ruolo ricoperto e delle conoscenze tecniche possedute. 

Nel 2012, con l’entrata in vigore della legge 8 novembre 2012, n. 189, è riconsiderata la distinzione colpa lieve e colpa grave, e si stabilisce che in caso di rispetto delle linee guida e delle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, l’esercente la professione sanitaria non risponde per colpa lieve. 

Le direttive costituivano dunque una solida forma di protezione per il sereno svolgimento della pratica medica.

Infine la legge n. 24 del 2017, introducendo l’art. 590 - sexies c.p., ha eliminato la rilevanza della colpa lieve e posto la regola secondo cui, nei casi di imperizia medica, l’osservanza delle raccomandazioni, se adeguate alle peculiarità del caso concreto e previste da linee guida legislativamente definite e pubblicate, o in loro mancanza delle buone pratiche clinico assistenziali, esclude la punibilità. 

Una letterale interpretazione della norma porterebbe a una palese incongruenza: si risulterebbe in colpa per imperizia, ma nel contempo, in caso di applicazione delle direttive “in modo pertinente ed appropriato … all’esito di un giudizio maturato alla stregua di tutte le contingenze fattuali rilevanti in ciascuna fattispecie”, la punibilità sarebbe esclusa. 

Per una soluzione interpretativa in linea con la tutela della salute ex art. 32 Cost., che in caso contrario verrebbe leso, la decisione sull’applicabilità o meno delle  direttive prese come riferimento per valutare la responsabilità medica deve essere condotta tenendo conto delle specificità della situazione concreta.

Nei casi in cui le linee guida connesse a un preciso ambito siano totalmente inesistenti, o non siano concretamente applicabili perché non si adattano efficacemente alle particolarità della fattispecie, si continuerà a fare riferimento al regime di valutazione della colpa ex art. 43 c.p., con la possibilità di utilizzo dell’art. 2236 c.c., nei casi di risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, come regola di esperienza.

Le direttive, rileva la Corte, contribuiscono a meglio inquadrare il caso in questione, nei suoi contorni più tecnici. Dal quadro così delineato si può ricavare il comportamento che il consociato dovrebbe legittimamente porre in essere, pena l’imputazione di responsabilità per colpa.

Dopo aver fornito un’interpretazione dell’art. 590 – sexies c.p. conforme alle norme costituzionali a tutela della vita e della salute, la pronuncia si sofferma sull’aspetto della successione di leggi nel tempo.

Nei casi sorti sotto la normativa del Decreto Balduzzi non si potrà retroattivamente applicare il disposto della legge Gelli: pena l’estensione di effetti in malam partem.

Di conseguenza,  la questione oggetto della controversia sottoposta all’esame della Corte è stata risolta attenendosi al più favorevole regime della l. n. 189 del 2012.

In conclusione i punti più significativi della pronuncia:

-         Interpretazione della legge Gelli - Bianco improntata sulla ratio di non mortificazione dell’attività medica che s’intreccia con il necessario rispetto delle disposizioni costituzionali a tutela della vita e della salute

-         utilizzazione delle linee guida nella ricostruzione dello standard di comportamento richiesto al medico dall’ordinamento

-         successione delle leggi nel tempo aderente alla logica del favor rei.

Il testo completo della decisione è disponibile nel box download.

Jessica Savazzi
Pubblicato il: Giovedì, 20 Aprile 2017 - Ultima modifica: Venerdì, 28 Giugno 2019
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