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Corte di Cassazione - sez. IV pen. - sent. 50975/2017: la mancata diagnosi tempestiva di una malattia ad esito infausto non può escludere la responsabilità medica
19 luglio 2017

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza che assolveva un medico dall'imputazione di cui all'art. 589 c.p. a fronte di un ritardo nella diagnosi di un tumore pancreatico: la presenza di una patologia ad esito infausto non può escludere il rapporto causale tra condotta omissiva ed evento morte.

Numero
50975
Anno
2017

Il professionista sanitario aveva scambiato un tumore pancreatico con un’ernia iatale, rassicurando la paziente in ordine all’insussistenza di una forma tumorale e prescrivendo una colonscopia nonostante le risultanze contraddittorie di TAC ed ecografia. Scoperta la corretta diagnosi, il medico aveva omesso di ricontattare la paziente, la quale presentava ormai uno stadio della malattia troppo avanzato per una possibilità di intervento.

I giudici di merito avevano inizialmente riconosciuto che il medico “non poteva limitarsi, in presenza di una patologia che, ove appurata, sarebbe stata estremamente aggressiva, a prescrivere controlli a tre mesi” come se la TAC e l’ecografia precedentemente svolte non vi fossero. Tuttavia, avevano infine disposto l’assoluzione del professionista sul rilievo che la paziente “in ragione dei tipi di neoplasia da cui era affetta (…) sarebbe comunque deceduta, non avendo concrete possibilità di sopravvivenza per un periodo di tempo apprezzabile e addirittura finendo per escludere che la paziente, in caso di tempestiva diagnosi, avrebbe subìto minori sofferenze”. Con tale rilevo, sia in primo grado che in appello, era stata esclusa la responsabilità medica per la carenza del rapporto causale in riferimento all’evento morte.

La Corte di Cassazione evidenzia come già il giudice di primo grado non abbia considerato che “una diagnosi corretta e la prescrizione da subito, sin dalla prima visita, di un accertamento attraverso ago aspirato che avesse subito consentito di individuare la formazione neoplastica al pancreas, avrebbe consentito un intervento chirurgico che non avrebbe scongiurato l’esito infausto, ma avrebbe consentito alla persona offesa un significativo prolungamento della vita. Ciò anche in ragione del fatto che dalla radiografia al torace non si evidenziavano metastasi polmonari”.

La Suprema Corte, inoltre, ritiene inspiegabile la scelta, operata dalla Corte di appello di Bari, di definire la questione “al di fuori della tipicità penale”; la Corte barese aveva ritenuto che la “questione, se una diversa diagnostica, più tempestiva, avrebbe potuto ritardare o meno l’esito infausto (…) resta al di fuori della tipicità penale, non essendo contemplato in alcuna fattispecie penale l’evento che ne sarebbe l’effetto (il ritardo del decesso per cause naturali), non costituendo di certo omicidio colposo, né integrando il reato di lesioni colpose”. A tal proposito la Corte di Cassazione precisa che l’errore diagnostico “si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi”.

Dispone, quindi, la Suprema Corte che “in tema di nesso causale nei reati omissivi (…) non può escludersi la responsabilità del medico il quale colposamente non si attivi e contribuisca con il proprio errore diagnostico a che il paziente venga conoscenza di una malattia tumorale, anche a fronte di una prospettazione della morte ritenuta inevitabile, laddove, nel giudizio controfattuale, vi è alta probabilità logica che il ricorso ad altri rimedi terapeutici, o all’intervento chirurgico, avrebbe determinato un allungamento della vita, che è un bene giuridicamente rilevante anche se temporalmente non molto esteso”.

Nel box download il testo della sentenza.

Francesca Bordignon
Pubblicato il: Mercoledì, 19 Luglio 2017 - Ultima modifica: Martedì, 25 Giugno 2019
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